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“Ragazzo, e tu questa me la chiami guerra?”

Luigi Raffone venerdì 16 Ottobre 2015
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ISIS-and-the-psychology-of-terrorism    In seguito all’indiscrezione trapelata sulla stampa di un possibile utilizzo attivo dei nostri Tornado contro l’Isis, è montata la solita polemica che va a scomodare l’art. 11 della Costituzione.

Come sempre, i paladini della “costituzione più bella del mondo” corrono a citare le norme costituzionali che in quel momento sono di tornaconto per supportare una battaglia squisitamente politica, ma priva di solide fondamenta giuridiche. Essi, i paladini, tendono a dimenticare tutte le altre norme che compongono un quadro giuridico ben più complesso.

Nell’ambito del diritto internazionale gli Stati hanno la facoltà di ricorrere alla forza in “autotutela” sia individuale, sia collettiva. Ad esempio, se uno Stato viene invaso da un altro, esso ha ovviamente facoltà di rispondere utilizzando la forza necessaria a respingere l’invasione.

L’autodifesa collettiva, invece, è quando un gruppo di Stati interviene per mettere fine alla violazione di una norma del diritto internazionale, sia con la forza che con altri mezzi. In tale categoria ricadeva l’intervento degli alleati contro l’Iraq nella prima Guerra del Golfo del 1991, avvenuta in risposta all’invasione del Kuwait.

Sebbene lo Stato islamico, noto come Isis, non si possa definire entità statale a tutti gli effetti, le attività di questo gruppo armato hanno assunto proporzioni tali da permettere alla comunità internazionale di rilevare delle evidenti violazioni del diritto internazionale che richiedono un intervento di “autodifesa collettiva”.

A maggior ragione, nel momento in cui la parte più rilevante della comunità (Usa, Russia, Ue, Cina, Iran, Israele, ecc.) è concorde nel ritenere inaccettabile la continuazione di tali violazioni e si accorda per un intervento armato, non si può che riconoscere la legittimità dell’uso della forza contro Isis.

In questo caso si agirebbe non solo in difesa di Stati come la Siria, Iraq, Libia ecc., ma anche dei principi generali stessi del diritto internazionale.

Ora, tornando al sistema giuridico del nostro paese dobbiamo effettuare alcune precisazioni.

Il primo comma dell’art. 11, recita: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

Il primo comma dell’art. 10 dice: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.

Data la premessa, è chiaro che un intervento militare contro l’Isis non si possa configurare come “strumento di offesa alla libertà degli altri popoli” né come “mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Ovviamente non si offende la libertà di nessun popolo, non si tratta di una azione aggressiva contro uno Stato sovrano, al contrario è difensiva. Né tantomeno esiste alcuna controversia internazionale: la comunità internazionale è del tutto favorevole all’intervento.

L’art.10, poi, introduce a livello costituzionale il rispetto delle “norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. Il diritto all’autodifesa collettiva è senza dubbio una di queste norme. Per cui l’uso della forza in una azione di “peace enforcement”, in accordo con una parte così rilevante della comunità internazionale, non solo non si può in alcun modo figurare come una violazione del primo comma art.11, ma anzi è esplicitamente previsto dall’ordinamento, incardinandosi nell’alveo del primo comma art.10.

Una posizione similmente equivoca, ma non corretta dal punto di vista giuridico, è quella che sostiene che qualsiasi intervento di “peacekeeping” o “peace enforcement” debba necessariamente avvenire sotto l’egida dell’Onu.

In realtà, l’Onu è una associazione di uguali e non ha un potere sovraordinato rispetto ai suoi membri. La sua funzione è di creare un quadro normativo e istituzionale più chiaro per la gestione delle attività della comunità internazionale, ma i suoi membri possono in ogni momento avocare le funzioni temporaneamente delegate all’organizzazione, nel momento in cui questa dimostra di non funzionare in modo efficiente.

Qualsiasi iniziativa che avviene con il consenso (opinio iuris ac necessitatis) di una parte così ampia e rilevante della comunità è per definizione un atto legittimo secondo il diritto internazionale.

Pertanto, non fatevi ingannare: qualsiasi polemica che abbia come sua bandiera l’attacco alla Costituzione, in riferimento all’uso della forza contro l’Isis, non ha alcuna base giuridica, ma è solo l’ennesimo rumore di fondo.

Come disse una volta un luminare del diritto internazionale, il Prof. Umberto Leanza, “Ragazzo, e tu questa me la chiami guerra? La guerra vera è n’ata cosa”

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