di Giancarlo Pennetti*
Quale lo stato di salute del costituzionalismo liberaldemocratico nella complicata fase storica che stiamo vivendo in Europa e non solo? Al di fuori dell’area euroatlantica il costituzionalismo riscuote ancora successo o attraversa un periodo di crisi?
Ed ancora, il modello costituzionale affermatosi in Occidente trova affermazione nelle altre aree del mondo? Quali le sfide che il costituzionalismo deve affrontare nel XXI secolo? Quale futuro lo attende?
Sono queste le principali domande cui, nei giorni 18 e 19 settembre 2025, hanno cercato di dare risposta numerosi docenti universitari e studiosi intervenuti all’XI Convegno annuale dell’Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, dal titolo emblematico (“Il costituzionalismo, oggi”) svoltosi presso l’Università degli Studi di Padova.
Dall’insieme degli interventi e delle discussioni che si sono articolati nei due giorni del convegno -a conclusione del quale Giuliano Amato ha in qualche modo tirato le somme della interessante tavola rotonda finale- credo possa trarsi la conclusione che il costituzionalismo sia oggi in piena “transizione”.
Come ripetuto durante il convegno, gli avvenimenti che scuotono gli assetti politici e costituzionali contemporanei delle liberaldemocrazie europee e di oltre Atlantico sembrano voler mettere in discussione i principi cardine del costituzionalismo miranti, da un lato, a porre un argine all’azione dei poteri pubblici -segnatamente quelli riferibili al Potere Esecutivo in funzione del corretto equilibrio con gli altri poteri costituzionali- e dall’altro preordinati a garantire il riconoscimento, l’esercizio e la tutela dei diritti fondamentali.
Le ormai diffuse predicazioni sovraniste, populiste, nazionaliste ascrivibili a partiti e movimenti politici emergenti un po’ ovunque in Europa e negli Stati Uniti, mostrano insofferenza verso le procedure decisionali delle democrazie costituzionali, verso i meccanismi di “peso e contrappeso” fra poteri e verso l’indipendenza degli organi di garanzia.
Inoltre, tali partiti e movimenti avversano il sistema stesso delle tutele approntate in favore dei diritti -si pensi, fra gli altri, al tema degli immigrati-, a cominciare da quelle di natura giurisdizionale, con l’accusa di frequente rivolta ai giudici di “remare contro” le prioritarie esigenze del potere esecutivo quando quest’ultimo rivendichi il proprio diritto/dovere di dare esecuzione, a qualunque costo, al programma di governo prescelto dal corpo elettorale.
In ultima analisi le democrazie vivono una stagione di regressione, di vere e proprie transizioni al contrario: dal costituzionalismo globale degli anni ’90 -modello esportato anche al di fuori dell’Occidente- si è passati, come nel caso dell’Ungheria, a forme di democrazia autoritaria o, come pure si dice, illiberale. In tal modo lo stato di diritto viene sacrificato in nome d’un asservimento assoluto alla regola del consenso popolare, inteso come fonte esclusiva di legittimazione del potere di chi ha vinto le elezioni. Un potere, questo, tendenzialmente insofferente a qualsiasi limitazione, comprese quelle dettate nell’interesse delle minoranze, siano esse politiche, religiose, etniche e per la garanzia dei diritti di tutti.
Tanto premesso, dalle riflessioni degli studiosi, per come manifestatesi nel corso del convegno, non si può non cogliere un sentimento di sconforto e disorientamento della dottrina costituzionalistica e comparativistica di fronte alla velocità con cui una serie di precedenti paradigmi concettuali del costituzionalismo sembrano essere messi in discussione e come, sul piano pratico, concrete esperienze di governo di ispirazione sovranista e populista pongano in essere atti e comportamenti di segno contrario a quei paradigmi spesso con modalità di aperta contestazione delle ragioni del costituzionalismo.
Se così è, ciò nondimeno la sfida che arriva dalle vicissitudini di questa difficile contemporaneità trova però una comunità di studiosi abituata, sul piano metodologico, a riesaminare le abituali categorie concettuali, sulla base di mutamenti e novità e a non dare nulla per scontato.
Da questo punto di vista, anzi, occorre dare atto dei nuovi settori di interesse cui -come è emerso dal convegno- il costituzionalismo volge già da tempo la propria attenzione.
E’ il caso della intelligenza artificiale, in relazione al tumultuoso sviluppo che caratterizza questa tecnologia e che porta ormai il giurista, oltre che a ribadire, sia pure attraverso nuove declinazioni, i vecchi diritti, anche, più originalmente, a delineare nuovi diritti a tutela del fruitore della A.I., al fine di prevenire le derive di senso e di utilizzo di questo nuovo importante strumento tecnologico suscettibile di aiutare in misura notevole il lavoro, lo studio, la ricerca, l’erogazione di servizi essenziali e le attività umane in genere.
Anche quello ambientale e climatico è un settore verso il quale cresce, anche per effetto delle modifiche costituzionali apportate agli articoli 9 e 41 della Costituzione, l’interesse del costituzionalismo, anche in chiave comparativistica, con l’approfondimento dei principi fondamentali del costituzionalismo ambientale, la delineazione di tutele soggettive, non soltanto attribuite al singolo ma anche a nuove soggettività, queste ultime inerenti i cd. diritti della natura, fino al delicato rapporto ambiente-clima, in relazione al quale è ormai maturata la cd. giustizia climatica, da inquadrare anche nell’ottica delle nostre responsabilità, non solo morali ma anche di natura giuridica nei confronti delle generazioni future.
Giova pure evidenziare come il costituzionalismo si occupi del processo, tutt’ora incompiuto, di costituzionalizzazione della Unione Europea sia in relazione all’aspetto istituzionale e sia con riferimento a quello valoriale tenendo presente la persistente ambiguità della costruzione europea, in bilico fra la dimensione federalista e quella internazionalista. Qui la difficoltà si lega al fatto che l’applicazione automatica dei principi del costituzionalismo maturati nell’esperienza di uno stato si prestano con difficoltà ad adattarsi ad un’entità sovranazionale. Al riguardo vale ricordare come ogni passo in avanti del processo di costituzionalizzazione europeo comporti, simmetricamente, una erosione delle sovranità dei singoli stati aderenti alla stessa.
Infine, vale ricordare come il costituzionalismo segua le dinamiche costituzionalistiche in aree “altre” del mondo: Africa subsahariana, Islam, America latina. Spesso, infatti, proprio da contesti socioculturali assai lontani dai nostri si possono trarre dati e informazioni utili anche ai nostri fini, purchè però si abbia l’umiltà di accettare che possono esistere -come ha ricordato in chiusura il Presidente Amato- “costituzioni senza costituzionalismo”.
Una ragione di più, questa, per concludere che il postcostituzionalismo non implica certo il tramonto del costituzionalismo.
*Classe 1955. Pugliese. Laureato in Giurisprudenza. Dal 1981 funzionario del Ministero della Pubblica Istruzione. Dal 1991 magistrato di Tribunale Amministrativo Regionale fino alla nomina a Presidente T.A.R. Da febbraio 2025 in pensione. Da studente militante A.R.C.I. e poi con i Socialisti. A lungo docente presso la Scuola delle Professioni Legali dell’Università degli studi di Foggia. Ha scritto sulla Rivista della Scuola Superiore dell’economia e delle finanze. Dirige la Rivista on line di letteratura “La Scrittura meridiana”.
