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Perché no alla proposta di Assemblea Costituente

Stefano Ceccanti giovedì 25 Settembre 2025
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di Stefano Ceccanti

Siamo di fronte a una proposta di un’Assemblea per la riforma della Seconda Parte della Costituzione perché correttamente si ritiene che la Prima non abbia bisogno di revisioni o, nel caso, solo di interventi puntuali, come accaduto per il diritto all’ambiente.

In questo senso la proposta appare pregevole perché non immagina di partire da un anno zero, dall’idea di rifare tutta la Costituzione.

Tuttavia ci sono due argomenti forti che portano a una valutazione negativa.

Il primo è di ordine materiale. Quali sono le forze politiche che debbono aggiornare il patto costituente? Non possono che essere quelle che sono presenti nel Parlamento della Repubblica. Se noi affianchiamo al Parlamento un’Assemblea Costituente che vive a parte, con soggetti potenzialmente diversi, noi complichiamo il quadro. E’ vero che c’è un astratto vantaggio rispetto al Parlamento che ha correttivi maggioritari e in cui una maggioranza sovrarappresentata in seggi può tentare di votare una riforma da sola per poi essere smentita dal referendum se si sommano tutte le opposizioni, come nel 2006 e nel 2016. Tuttavia nulla garantisce che la maggioranza che si formi nella Costituente con un metodo più proporzionale, composta magari da soggetti ad hoc che vino solo per quell’elezione, possa reggere meglio alla prova del voto.

Gli unici casi recenti che mi sono noti di un’Assemblea Costituente che abbia lavorato accanto a un Parlamento sono i due referendum costituzionali cileni al termine dei lavori di quelle Assemblee. Il 4 settembre 2022 il lavoro della prima Costituente, più spostata a sinistra, venne bocciato dal 61,9% degli elettori. Il 17 dicembre 2023 il testo prodotto dalla seconda Costituente in accordo col Parlamento, più spostata a destra. Venne bocciato dal 55.8%. O le forze politiche sono in grado di fare un compromesso largo tra di loro, ma allora è sufficiente il Parlamento, o non sono in grado (tanto più se si creano soggetti nuovi solo per quell’elezione) ma allora neanche un’Assemblea assicura il consenso popolare referendario.

Il secondo è di proporzione dello strumento che si creerebbe rispetto al contenuto da modificare. Sono gli stessi promotori a dirci che si tratta di intervenire solo sulla Seconda Parte; ma allora si giustifica un’elezione diretta di un’Assemblea? Se poi proviamo a individuare più puntualmente i temi oggetto di revisione essi in realtà si restringono ancora di più, dal momento che una riforma della giustizia è già in corso e sembra andare rapidamente verso il referendum e che alcune istituzioni non appaiono oggetto di proposte diffuse di riforma, come la Corte costituzionale. In realtà le riforme prospettate riguardano la riforma del Senato (utile sia per chiudere la transizione del tipo di Stato verso un pieno regionalismo cooperativo sia per una razionalizzazione del rapporto fiduciario, quindi della forma  di governo) e alcuni punti specifici della forma di governo, qualora non vada in porto la riforma del premierato, che riguardano soprattutto la titolarità del potere di scioglimento (tra Capo dello Stato e Presidente del Consiglio) e le condizioni del suo esercizio (in quali caso in caso di crisi del Governo scelto dagli elettori si debba andare a elezioni anticipate e in quali casi no). Questa è materia di una o due leggi limitate di revisione costituzionale per le quali è più che sufficiente l’odierno articolo 138, forse in questo caso integrato da una Commissione bicamerale che lavori in sede redigente, quella che meglio si presta a una gestione razionale di una revisione importante, anche se circoscritta.

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