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Quale autonomia differenziata in un regionalismo cooperativo

Stefano Ceccanti venerdì 10 Ottobre 2025
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di Stefano Ceccanti
In questo dialogo odierno ad Alessandria col Ministro Calderoli mi preme sottolineare tre punti e inserire una postilla finale.
1- Il primo punto è che questa legislatura ha segnato, per responsabilità di pressoché tutte le forze politiche, un momento di radicale incapacità nel distinguere la materia delle istituzioni da quelle ordinarie affidate alla normale dialettica tra maggioranza e opposizioni. Speriamo che faccia eccezione almeno la mini riforma del Regolamento della Camera che è in gestazione.
Questo è accaduto nonostante che le tre riforme individuate, almeno in partenza, si prestassero a soluzioni consensuali.
La separazione delle carriere è in sostanza la prosecuzione del nuovo codice Vassalli e in continuità con la riforma dell’articolo 111 della Costituzione varata nel 1999 con consenso bipartisan.
Il premierato era la proposta storica del centrosinistra dalla Tesi 1 dell’Ulivo alla Bozza Salvi della Bicamerale D’Alema.
L’autonomia differenziata era un’applicazione della riforma del Titolo Quinto varata dal centrosinistra nel 2001.
Delle tre al momento l’unica in grado di arrivare almeno al referendum con un impianto tutto sommato ragionevole è solo la prima. La seconda si è un po’ persa tra finalità giusta e strumenti confusi. La terza ha peccato di iper-realismo.
2- Vengo allora specificamente– secondo punto- all’iper-realismo dell’autonomia differenziata.
A prima vista l’idea di limitarsi ad attuare un comma di articolo della Costituzione sembra contrassegnare un approccio produttivo e pragmatico. Perché allora si è finiti dentro un conflitto referendario che ha portato in particolare a una sentenza fortemente restrittiva della Corte che lascia pochi margini applicativi se non quasi nulli? Era uno scenario prevedibile? E’ dovuto solo al clima di mancanza di dialogo sull’asse maggioranza-opposizioni?
Parlo di iper-realismo perché nel caso di specie sarebbe stato più produttivo un atteggiamento più ambizioso. Se per più di venti anni l’autonomia differenziata non si era mai realmente praticata era perché scontiamo il limite originario della riforma del Titolo V, ossia l’assenza di una Camera delle Regioni, che è il completamento necessario di un regionalismo cooperativo. Ogni assetto decentrato è fatto di un mix tra cooperazione e competizione. Dove i divari di partenza sono più accentuati il bilanciamento complessivo deve essere spostato sulla cooperazione. Se l’edificio cooperativo non è completato e si inserisce un ulteriore elemento di competizione il tentativo non regge. La base di consenso si fa troppo ridotta, dal punto di vista territoriale non coinvolge neanche tutta la maggioranza nazionale perché le Regioni più deboli governate dalla maggioranza pensano anch’esse di esser vittima di un gioco a somma zero. A loro volta gli organi di garanzia sono spinti alla prudenza perché intravedono i rischi di conflitti gravi ed ulteriori e, se, per un verso escludono il ricorso allo strumento referendario che sarebbe stato lacerante su un asse territoriale, dall’altro verso pongono vari paletti ulteriori all’applicazione in modo da paralizzarla nella sostanza.
Capisco la possibile replica: quando si è provato a regionalizzare il Senato (referendum costituzionali 2006 e 2016) il corpo elettorale ha bocciato i tentativi, ma non è che se si abbassa l’asticella della pretesa riformatrice ciò significa che questo debba per forza funzionare. Per di più la Camera delle Regioni è diventata più urgente dopo la riduzione dell’attuale Senato a 200 membri. Se non si adotta una legge a premio determinato la probabilità statistica che qualsiasi altra formula possa portare a maggioranze risicatissime in numeri, modello Prodi Senato 2006, è elevatissima. E anche qualora si adotti una legge a premio determinato niente assicura che la medesima coalizione vinca in entrambe le Camere. Per questo non c’è stata coerenza tra il minimalismo sull’autonomia e l’aver voluto mettere in campo una riforma costituzionale sul premierato che avrebbe dovuto avere come primo punto il superamento del doppio rapporto fiduciario, unificando i 600 eletti in un unico Parlamento politico che avesse a fianco una Camera delle Regioni.
3- Il terzo punto che vorrei segnalare è la difficoltà ulteriore per qualsiasi disegno che faccia leva su un’autonomia basata sulla legislazione, che sia quella ordinaria, quella differenziata, nonché le stesse autonomie speciali pur tutelate da Statuti approvati con legge costituzionale, difficoltà dovuta alla crescita dell’Unione europea, in particolare grazie ad alcune competenze trasversali come quella sulla tutela della concorrenza. Anche la riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige appena passata in prima lettura alla Camera non riuscirà affatto a recuperare competenze perché i vincoli fatti valere dalla Corte costituzionale sono europei. Forse questo scarto che si coglie bene da varie sentenze della Corte, con particolare accuratezza da quella Pitruzzella sull’autonomia differenziata, andrebbe meglio assimilato. E’ un’interpretazione sistematica di tutto il 116 nonché del 117 che dovrebbe indurre a recuperare spazi soprattutto nella regionalizzazione del Senato.
Un’ultima postilla: quando poi verrà effettivamente il momento di attuare il 116.3, a meno di non voler riprodurre ulteriori laceranti conflitti, bisognerà procedere seguendo il modello incrementale e prudenziale delle norme di attuazione delle Speciali su funzioni precise, chirurgicamente delimitate e ben motivate. E’ materia da passo di un montanaro prudente, non da velocisti.
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