di Marco Campione
Rispondendo a un commento sulla riforma costituzionale che minimizzava gli effetti della separazione delle carriere e paventava il rischio di un assoggettamento/indebolimento della magistratura alla politica, ho focalizzato meglio alcuni aspetti collegati a questa e altre preoccupazioni.
Siccome il tema è abbastanza presente nel dibattito ha fatto breccia in persone in buona fede e alcuni potrebbero votare NO per questi motivi, ho pensato di sviluppare sulla bacheca quel commento per permettere a più persone di interloquire sul punto, in modo da raccogliere un maggior numero di contributi.
Il confronto con idee diverse è sempre arricchente (è il sale della democrazia, si direbbe con una frase fatta ma azzeccata); per farlo bene, più siamo e meglio stiamo, quindi eccomi qua. Sarò un po’ prolisso e me ne scuso in anticipo, ma soffermarmi sui dettagli spero aiuti a avere nei commenti una discussione centrata più sulle opinioni reali che sui malintesi. Triplo grazie a chi avrà la pazienza di arrivare fino in fondo, argomentare nel merito e farlo con rispetto delle idee di chi vorrà dire la sua.
Procedo per punti, partendo da quello che reputo più importante.
Per come la vedo io, la riforma non assoggetta il potere giudiziario, ma al contrario, come dirò meglio più avanti, lo libera da un condizionamento ultroneo agli equilibri costituzionali.
Sul piano del contesto nel quale si inserisce la riforma, inoltre, quello che si è scelto di fare è di adeguare gli artt. 104-107 Cost. alla riforma Vassalli del 1988.
L’intervento è finalizzato a restituire ai cittadini un giudice veramente terzo, in coerenza con l’articolo 111 Cost. come modificato nel 1999 (11 anni dopo il Codice Vassalli-Pisapia!) da una riforma bipartisan figlia dei lavori della bicamerale De Mita-Jotti (1992) e della bicamerale D’Alema (1997); riforma che non a caso in letteratura è chiamata “del giusto processo”.
Sarebbe stato preferibile riformare gli artt. 104-107 quando il Parlamento ha modificato il 111? Avremmo certamente avuto da subito un impianto più coerente, ma allora si preferì non fare un intervento più esteso per evitare di essere accusati di voler stravolgere la Costituzione (erano anche anni complicati nel rapporto tra politica e magistratura). Fu un errore? Forse, ma col senno di poi possiamo affermare che fosse una preoccupazione fondata, visto che la riforma Boschi del 2016 è stata bocciata usando anche questo “argomento” (chiamiamolo così per carità di patria).
In sintesi, la riforma sulla quale voteremo il 22 e 23 marzo prossimi è arrivata 26 anni dopo il giusto processo e ha come padri e madre Vassalli, Jotti e D’Alema. Assimilare un ex partigiano, la prima donna presidente della Camera e il primo (ex?) comunista presidente del consiglio a dei pericolosi sovversivi come pretende di fare il fronte del NO mi sembra quantomeno azzardato.
Collegato a questo tema c’è quello di chi dice che votando SI, chi si riconosce nelle posizioni dell’opposizione si ritroverebbe a rafforzare la destra di governo in vista delle prossime Politiche e a fare una riforma insieme alla maggioranza. O, specularmente, chi invita a votare NO “contro il governo”.
È un approccio che considero inopportuno perché se vogliamo ragionare e agire in coerenza con l’art. 138 della Costituzione noi siamo chiamati a votare nel merito della riforma e non per schieramento. Il 138 è un articolo della Carta che regola le modifiche della Carta, quindi -giova ricordarlo una volta di più- la possibilità di aggiornare la Costituzione è ontologicamente un atto costituzionale.
La previsione del referendum confermativo è stata pensata per dare al popolo l’ultima parola sulle modifiche, liberandolo da vincoli di appartenenza; l’appartenenza partitica infatti si è già manifestata al momento delle elezioni legislative e la riforma è il risultato della combinazione di questi mandati di parte. A proposito, invece di auspicare improbabili “spallate” sulla pelle delle garanzie per gli imputati, l’opposizione farebbe meglio a concordare un programma alternativo per le prossime elezioni legislative, che saranno al più tardi nel 2027.
Ma non voglio eludere il punto politico e non mi sottraggo: su questo piano le mie contro argomentazioni sono due. La prima è più terra terra e mi porta a dire che se proprio si vuole ragionare in termini utilitaristici, maggiore sarà il margine di vittoria del SÌ e più difficile sarà per Giorgia Meloni intestarsela come una vittoria di parte.
La seconda osservazione la devo invece a Enrico Morando, che nel suo intervento conclusivo al convegno di Firenze del 12 gennaio ha dato una risposta costituzionalmente orientata a chi sembra accusare la sinistra che vota SÌ di intelligenza con il nemico. Prevedere per le riforme costituzionali una maggioranza dei due terzi in doppia lettura conforme (cioè su testi identici in entrambe le letture) vuol dire che la normalità immaginata dai costituenti è quella di procedere alle modifiche con riforme bipartisan, frutto di un compromesso. Nel 2025 non è stato possibile trovare quel compromesso per una serie di fattori imputabili sia alla maggioranza che all’opposizione, ma questo non vuol dire che i cittadini non possano comportarsi in un modo più coerente con gli auspici dei costituenti e votare in modo bipartisan almeno al referendum confermativo. Là dove ha fallito la politica -la semplificazione è mia, non di Enrico- metta una pezza il popolo.
Chiaramente non a scatola chiusa, ma dopo aver fugato eventuali dubbi di merito. Torno dunque ai temi dai quali sono partito: quello della effettiva utilità della riforma e quello del presunto assoggettamento.
I critici hanno ragione quando dicono che la riforma fatta dalla Ministra Cartabia ha raggiunto lo scopo di limitare i passaggi da una funzione all’altra (da requirente a giudicante e viceversa), ma è stato un intervento parziale, che tocca un punto in realtà marginale dell’amministrazione della giustizia. Annoto, per coerenza di esposizione argomentativa, che anche questo intervento è stato in linea con il giusto processo del 1999 e sostanzialmente bipartisan con la sola contrarietà di Fratelli d’Italia, ma per ragioni tattiche (era il governo Draghi e Meloni stava da sola all’opposizione a capitalizzare lo scontento per il governo dei tecnici). Che si trattava di contrarietà solo tattica lo conferma il fatto che quando, una volta al governo, nel 2024, ha avuto la possibilità di aggiornare il decreto legislativo che esercitava la Delega Cartabia, ha apportato solo ritocchi formali su aspetti completamente diversi come la giustizia riparativa.
Gli obiettivi della riforma attuale sono altri due e impattano sull’ordinamento giudiziario per aspetti ben più impattanti sulle garanzie processuali: rompere il vincolo di colleganza tra PM e giudice (a favore della terzietà di quest’ultimo, con grande beneficio per i cittadini) e scardinare il sistema di potere correntizio della ANM e quindi, tornando alla preoccupazione dalla quale siamo partiti, liberare l’amministrazione della giustizia da un assoggettamento a quella che è a tutti gli effetti una associazione privata; assoggettamento che è comunque più grave di quello presunto a chi rappresenta la cosa pubblica, tra l’altro paventato dai detrattori in conflitto di interessi, ma esplicitamente escluso dal testo del nuovo articolo 104, che continuerà a recitare: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere».
Per dirla in modo diretto, a essere indebolita dalla riforma non è la magistratura ma l’associazione nazionale magistrati, che -guarda caso- è la più attiva sul fronte del NO.

Esperto di politiche per l’Education, ha lavorato nell’azienda che ha fondato fino a quando non ha ricoperto incarichi di rilievo istituzionale. Approdato al MIUR con il Sottosegretario Reggi, è stato Capo della Segreteria dei Sottosegretari Reggi e Faraone e ha lavorato nella Segreteria del Ministro Valeria Fedeli. Ha collaborato alla stesura de La Buona Scuola, il “patto educativo” che il Governo Renzi ha proposto al Paese. Ha scritto di politica scolastica su Europa, l’Unità e su riviste on line del settore. Il suo blog è Champ’s Version