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di Pietro Giordano

Perché la riforma della magistratura non indebolisce l’autonomia, ma chiarisce ruoli e responsabilità

Nel dibattito che accompagna il referendum costituzionale sulla riforma della magistratura, molte critiche si concentrano sull’idea che l’intervento legislativo miri a indebolire il Consiglio superiore della magistratura e, con esso, l’indipendenza dell’ordine giudiziario.

È una tesi suggestiva, che ho letto sia in alcune posizioni della dirigente del comitato per il NO, Rosy Bindi e stranamente anche sul numero 3/2025 di Coscienza, il giornale del Movimento Ecclesiale di impegno culturale (ex Laureati di Azione Cattolica), ma non per questo fondata.

Al contrario, una lettura attenta delle modifiche proposte mostra come l’obiettivo dichiarato – e razionalmente perseguibile – sia quello di rafforzare le garanzie costituzionali della giurisdizione, rendendo più chiari i ruoli, più trasparenti le responsabilità e meno opaco il governo delle carriere.

La Costituzione italiana afferma che la magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Ma questa affermazione, centrale e irrinunciabile, non implica un modello organizzativo immutabile, né tantomeno impone l’identità strutturale tra giudici e pubblici ministeri. L’unità delle carriere non è un dogma costituzionale: è una scelta storica, legittima, ma non l’unica compatibile con la Carta. La stessa giurisprudenza costituzionale ha più volte chiarito che la separazione dei percorsi professionali è ammissibile, a condizione che siano preservate l’autonomia e l’indipendenza della funzione requirente.

Ed è proprio qui che il dibattito spesso scivola in un equivoco di fondo: confondere l’indipendenza con l’assenza di distinzione. Il giudice è indipendente perché soggetto soltanto alla legge, non perché condivide il medesimo status professionale con il pubblico ministero. Nei sistemi democratici europei – dalla Germania alla Spagna – giudici e pubblici ministeri appartengono a carriere distinte, e ciò non ha mai messo in discussione la terzietà del giudice, né la qualità delle garanzie processuali. Al contrario, la chiarezza dei ruoli ha spesso rafforzato la percezione di imparzialità della giurisdizione agli occhi dei cittadini.

L’argomento secondo cui la separazione trasformerebbe il pubblico ministero in un “avvocato della polizia” non regge a un esame serio. La natura del PM non dipende dalla sua contiguità ordinamentale con il giudice, ma dalle regole che disciplinano l’azione penale, dai controlli interni ed esterni e dalla responsabilità disciplinare. Separare le carriere non significa subordinare il PM all’esecutivo, ma riconoscere esplicitamente ciò che il processo penale già presuppone: che il pubblico ministero è una parte, dotata di poteri incisivi, chiamata a sostenere l’accusa nel contraddittorio.

Anche sul terreno del Consiglio superiore della magistratura è utile sgombrare il campo da rappresentazioni allarmistiche. Lo sdoppiamento del Csm non equivale a una sua demolizione, ma a una ridefinizione delle funzioni di autogoverno, coerente con la differenziazione dei ruoli. L’idea che due consigli separati aumenterebbero l’autoreferenzialità è tutt’altro che dimostrata: oggi, infatti, il governo delle carriere è fortemente condizionato da dinamiche correntizie che hanno prodotto, negli anni, opacità, scambi impropri e una crisi di fiducia senza precedenti. Separare i circuiti decisionali può significare, al contrario, rendere più leggibili le responsabilità e più controllabili le scelte.

In questa prospettiva va letto anche il ricorso al sorteggio per la selezione dei componenti togati. Non si tratta di una delegittimazione della magistratura, ma di un correttivo istituzionale pensato per spezzare meccanismi di cooptazione e di appartenenza che hanno svuotato di significato il principio elettivo. Il Csm non è un parlamento e non deve rappresentare orientamenti politici o culturali: è un organo di garanzia, chiamato ad amministrare carriere e funzioni secondo criteri di imparzialità e competenza. In questo contesto, il sorteggio non nega il pluralismo, ma riduce il peso delle filiere organizzate che hanno finito per colonizzare l’autogoverno.

Neppure l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare può essere letta come una contraddizione. Separare il governo delle carriere e unificare la funzione disciplinare risponde a una logica precisa: evitare che la disciplina diventi strumento di controllo corporativo, garantendo uniformità di giudizio e terzietà effettiva. Non c’è incoerenza, ma un tentativo di bilanciamento tra autonomia e responsabilità.

In definitiva, la riforma non va giudicata alla luce di un pensiero idealizzato del passato, ma a partire dai problemi reali emersi negli ultimi anni: la perdita di credibilità del Csm, il peso eccessivo delle correnti, la confusione dei ruoli nel processo penale. Difendere l’indipendenza della magistratura non significa cristallizzare un modello che ha mostrato limiti evidenti, ma avere il coraggio di riformarlo, nella convinzione che autonomia e trasparenza non siano valori opposti, bensì complementari.
Da fucino di ieri e di oggi credo ancora a ciò che ci ricordano le testate della FUCI e del MEIC, noi siamo quelli di Ricerca e Coscienza, particolarmente sulle cose opinabili.

In una prospettiva cattolico-democratica, la questione non può essere ridotta a uno scontro tra poteri. Al centro deve restare la qualità della giustizia come bene comune, la sua capacità di essere percepita come imparziale, sobria, affidabile. L’autonomia non è un privilegio corporativo, ma una responsabilità pubblica; l’indipendenza non è chiusura, ma servizio. Riformare non significa indebolire, se l’obiettivo è restituire credibilità alle istituzioni e rafforzare il patto di fiducia tra cittadini e Stato.

È con questo sguardo, più che con la nostalgia di un modello ormai segnato dal tempo, che la riforma va discussa e valutata: non come un tradimento della Costituzione, ma come una possibile – e migliorabile – risposta a una crisi reale, che interpella la coscienza civile e democratica del Paese.

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