09/12/25
[Questo testo può essere liberamente scaricato e distribuito, purché senza modificazioni conservando i riferimenti a “Libertà Eguale”. Libertà Eguale è un’associazione di cultura politica nata nel 1999 per opera di riformisti provenienti dalle più diverse esperienze nell’ambito del centrosinistra italiano]
“Libertà Eguale”
Vademecum della Sinistra per il SI’
alla separazione delle carriere
A cura di Carlo Fusaro
Presentazione di Enrico Morando (presidente di Libertà Eguale)
Tutto conferma che nessuno dei principali protagonisti della politica italiana sembra disposto a condurre un confronto sul merito della riforma dell’ordinamento giudiziario varata dal Parlamento in vista del prossimo referendum confermativo. Nessuno che si impegni a dirci: la separazione è necessaria? è utile? è coerente con la Costituzione e in particolare con l’art. 111? Accresce le garanzie dei cittadini o le riduce?
Capisco bene che la campagna per un referendum difficilmente può isolarsi dal conflitto maggioranza-opposizione; ciò è sempre stato, in misura maggiore o minore, ed è, in fondo, inevitabile.
Ma resta inaccettabile che la lunga elaborazione della sinistra di governo intorno alla crisi della giustizia, un’elaborazione lunga decenni, finisca del tutto obliterata a causa di un conflitto che traduce qualsiasi questione in un eterno “o noi o loro”. Tanto più se un approccio del genere contraddice l’atteggiamento politico tradizionale della sinistra in tema di equilibrio dei poteri e di assetto delle istituzioni repubblicane.
Per questo “Libertà Eguale”, associazione di cultura politica riformista che ha i piedi saldamente piantati nel centrosinistra e gli occhi puntati sulla realtà di un paese che soffre del cattivo funzionamento del sistema giustizia (soprattutto in tema di tutela dei diritti dei cittadini nel processo penale), ha deciso di condurre una campagna per il SI’ alla riforma: un SI’ rispetto allo specifico quesito, al contenuto delle innovazioni approvate dal Parlamento, in coerenza col contributo riformatore che, su questa materia, ha dato la sinistra.
In proposito basta evocare due nomi di giganti del riformismo liberalsocialista: Giuliano Vassali ed Emanuele Macaluso. Del primo, considerato a buon diritto il padre del passaggio dal sistema inquisitorio al sistema (parzialmente) accusatorio, ricordo l’intervista al Financial Times del lontano 19 febbraio 1987 (quasi 40 anni fa!) nella quale spiegava all’interlocutore che il nuovo rito accusatorio difficilmente avrebbe ben funzionato senza la separazione delle carriere (e così è stato!). Disse: «…parlare di sistema accusatorio laddove il pm è un magistrato uguale al giudice… che non avrà più gli stessi poteri del giudice come li ha oggi, ma che continuerà a far parte della stessa carriera, degli stessi ruoli… essere colleghi, eccetera, è uno degli elementi che non renderanno leale parlare di sistema accusatorio…».
Del secondo rammento la battaglia contro il germe devastante del giustizialismo, che considerava manifestazione clamorosa della crisi della politica. Egli pensava che la risposta non avrebbe dovuto essere sottomettere gli organi di controllo alla politica, ma varare adeguate riforme per rispondere al tentativo della magistratura requirente di esondare dal suo alveo in nome di una concezione della giurisdizione da stato etico, non da stato laico.
Il giusto processo dell’art. 111 Cost., non a caso riformato venticinque anni fa, impone che accusa e difesa siano poste dal codice in condizioni di perfetta parità di fronte a un giudice integralmente, radicalmente, orgogliosamente terzo. E’ così che si può fermare il cancro del populismo giustizialista. E il nuovo art. 111 fortemente voluto dal centrosinistra fu la premessa per giungere un giorno a superare l’impedimento strutturale di cui parlava Vassalli: tanto che, come ha in ultimo ricordato anche Augusto Barbera, la Corte costituzionale, a più riprese, ha avuto modo di affermare che né la distinzione delle funzioni né la separazione delle carriere (a lungo osteggiate) debbano considerarsi fuori dalla Costituzione.
So bene che la riforma non è perfetta; so che la maggioranza ha di fatto impedito emendamenti. Ma so anche che mai l’opposizione ha inteso sfidarla offrendo un voto favorevole in cambio di modifiche (per esempio in ordine al discusso sorteggio). Un soluzione concordata non è stata perseguita né da una parte né dall’altra. Adesso abbiamo davanti a noi un quesito, in ultimo semplice e chiaro: la separazione delle carriere prevista dalla legge di revisione costituzionale approvata dalle Camere, nella forma che ad essa è stata data, migliora la situazione attuale? Completa la riforma dell’art. 111? rafforza la sostanza del rito accusatorio? O no? La risposta di “Libertà Eguale” è un SI’ convinto, coerente con decenni di battaglie riformiste: è “una riforma inevitabile” come ha scritto di recente, rivolgendosi proprio alla sinistra, Augusto Barbera.
Questo fascicolo vuol essere un contributo, dal punto di vista dei riformisti, alla discussione sulla riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario che prevede la separazione delle carriere fra magistrati che giudicano (“giudicanti”) e magistrati che accusano (“requirenti”) oggi unificate.
La legge di revisione costituzionale (il cui titolo ufficiale è: Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare) è stata approvata dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30 ottobre 2025, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 18 settembre 2025; è stata pubblicata dalla “Gazzetta Ufficiale” serie generale n° 253 dello stesso 30 ottobre 2025. Dalla pubblicazione decorrono i tre mesi per la richiesta di referendum che può essere avanzata da un quinto dei componenti di ciascuna Camera (80 deputati oppure 40 senatori) oppure da 500.000 elettori oppure da cinque consigli regionali. Sia parlamentari che hanno votato a favore della riforma sia parlamentari che hanno votato contro hanno subito annunciato l’intenzione di presentare la richiesta. Al momento non sembra che alcun Comitato dei diversi che sono già stati costituiti, contro e pro la riforma, abbia manifestato l’intenzione di raccogliere le firme dei cittadini. Parimenti nessun Consiglio regionale sembra indirizzato a chiedere il referendum.
Il referendum è quello previsto dal secondo comma dell’art. 138 della Costituzione: e non va confuso con i referendum abrogativi di leggi ordinarie o parti di leggi previsto dall’art. 75. Quest’ultimo non può essere richiesto da parlamentari e per essere valido richiede la partecipazione di almeno la metà più uno degli elettori. Il referendum costituzionale, invece, non prevede quorum. Quindi il suo esito è comunque e sempre decisivo: se i “sì” sono più dei “no”, la riforma costituzionale entra in vigore; se i “no” sono più dei “sì”, la riforma finisce nel cestino. I costituenti vollero così (niente quorum) proprio per rendere più agevole contrastare revisioni costituzionali prive di consenso popolare. Ad oggi ci sono stati quattro referendum su altrettante revisioni costituzionali. Si sono conclusi in due casi col prevalere del “sì” (riforma dei rapporti Stato-Regioni c.d. Titolo V, riduzione del numero dei parlamentari), in due casi col prevalere del “no” (riforma parte seconda della Costituzione varata dal centro-destra nel 2005, riforma parte seconda della Costituzione varata dal centro-sinistra nel 2016). Il prossimo sarà dunque il quinto. (Non è ammessa la richiesta di referendum costituzionale nel caso in cui la seconda approvazione parlamentare sia avvenuta, in ciascuna Camera, con la maggioranza dei due terzi: la quale presume un largo consenso necessariamente coinvolgente – nella maggior parte delle circostanze – almeno parte dell’opposizione.)
Il fascicolo contiene un primo paragrafo (2.) dedicato a presentare la questione della separazione delle carriere in termini generali; un secondo (3.) dedicato ad analizzare in breve il testo della legge di revisione costituzionale approvata dalle Camere, incluso un “testo a fronte” che mette a raffronto il testo della Costituzione quale è oggi con quello che risulterebbe nel caso fosse approvata la revisione (con brevi commenti); un terzo (4.) che illustra le principali ragioni del “sì”; un quarto (5.) che propone gli argomenti del “no” con accanto risposte e commenti. Seguono le conclusioni e una breve documentazione a base di rinvii e links.
Per comprendere le ragioni di fondo dell’opportunità di una drastica separazione delle carriere dei magistrati (anche) nel nostro ordinamento, occorre fare un passo indietro. Non si spaventi il lettore: la faremo breve e semplice.
Oggi tutti concordano sul fatto che ciò che caratterizza il giudice (colui che dichiara il diritto, colui che risolve controversie civili o decide della responsabilità penale delle persone, infliggendo le eventuali sanzioni; il termine proviene dal latino ius-dicere) è la sua terzietà, cioè il fatto che, individuale o collegiale che sia, chi giudica nulla ha (può avere) a che vedere con chi agisce in giudizio, con chi è parte nel giudizio, con chi accusa, con chi si difende. Il giudice, vincolato solo alla legge, deve essere passivo: non a lui spetta promuovere l’azione (farlo sarebbe per definizione in contraddizione con la terzietà). Egli dev’essere ed apparire terzo, per l’ovvia ragione che nessuno accetterebbe le sue decisioni se non lo considerasse equidistante da entrambe le parti (pubbliche o private che siano).
Non è stato affatto sempre così.
Per secoli (con l’eccezione dell’Inghilterra dalla Magna Carta in avanti) prevalse nell’Europa continentale il processo c.d. inquisitorio: caratterizzato dalla concentrazione nel magistrato delle funzioni di accusa, difesa e giudizio, nonché da procedura scritta, senza contraddittorio (l’imputato aveva un ruolo passivo), segreta (l’imputato non conosceva di cosa era accusato e i testimoni non sapevano per cosa stavano deponendo). In sostanza, le prove erano acquisite prima ancora del processo vero e proprio. A tutela dei singoli, a partire dal XIX secolo si avviò un processo di limitazione del potere dei magistrati inquisitori e di espansione dei diritti della difesa. In alcuni ordinamenti (sul modello inglese) si affermò l’alternativa al processo inquisitorio, il processo c.d. accusatorio: caratterizzato dall’uguaglianza delle parti, la terzietà e la passività del giudice, la presunzione di innocenza dell’imputato, l’onere della prova a carico dell’accusa, il contraddittorio (grazie al quale l’imputato e la sua difesa concorrono alla formazione della prova), l’oralità (chi testimonia deve presentarsi e deve sottoporsi alle domande della difesa come dell’accusa).
Oggi, in tempi in cui la garanzia dei diritti individuali ha fatto passi da gigante, prevale di gran lunga in tutto il mondo il modello accusatorio, anche se – in diversi ordinamenti nei quali fino a tempi recenti si applicava quello inquisitorio, alcuni aspetti di questo sono sopravvissuti (i modelli “puri” esistono solo nei libri).
Nel nostro paese il passaggio al processo accusatorio è recente e risale alla fine anni Ottanta del XX secolo (legge delega 81 del 16 febbraio 1987, attuata con DPR 447/1988 entrato in vigore il 24 ottobre 1989, 37 anni fa). In precedenza, l’Italia unita aveva conosciuto il codice di procedura penale del 1865, quello del 1913 (di impianto liberale, parzialmente accusatorio) e quello fascista del 1930 (ministro della giustizia Alfredo Rocco). Quest’ultimo ripropose un modello fortemente inquisitorio: fase istruttoria segreta (e dunque senza diritto di difesa), forti poteri per il pubblico ministero (gli stessi del giudice istruttore: che appunto istruiva, preparava il processo) che dipendeva dal ministro. Il PM conduceva l’istruttoria c.d. sommaria, poteva arrestare l’imputato, raccogliere nel segreto le prove e rinviarlo a giudizio. Il giudice del dibattimento (successivo all’istruttoria) poteva utilizzare tutte le risultanze dell’attività del PM o del giudice istruttore. (Con il processo accusatorio ciò non è possibile: contano solo le prova presentate e discusse in aula.) Di fatto un vero e proprio concentrato di illiberalismo statalista, che sarebbe risultato, ovviamente, del tutto incompatibile con lettera e principi della Costituzione del 1948.
La Costituzione repubblicana intese trasformare radicalmente l’ordinamento previgente improntandolo a valori diversi rispetto alla degenerazione statalista e illiberale del regime fascista: di qui i principi fondamentali e il titolo I (Diritti e doveri dei cittadini), la garanzia dei diritti di singoli e formazioni sociali e tutto quello che sappiamo; di qui la garantita indipendenza della magistratura (inclusi i pubblici ministeri), l’istituzione del CSM e le altre disposizioni degli artt. 101-113 Cost..
Sappiamo però quanto fu contrastata, per quasi un ventennio, l’attuazione effettiva delle norme della Costituzione pur entrata in vigore il 1 gennaio 1948. In materia di ordinamento giudiziario sopravvivevano i vecchi codici (sia procedurali o di rito sia sostanziali o di merito), la magistratura restava piramidalmente organizzata, il Consiglio superiore della magistratura semplicemente non c’era (fu istituito solo nel 1958, dieci anni dopo!). La stessa Corte costituzionale, caposaldo del sistema delle garanzie costituzionali, venne istituita solo nel 1955 e pronunciò la prima sentenza nel 1956 (sicché, riforme a parte: che non si facevano, la stessa potatura per dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme di legge dell’Italia statutaria e fascista fu ritardata e parziale).
In materia di codici di procedura tentativi di riforma furono avviati negli anni Sessanta, ma ancora un decennio dopo una legge di delegazione approvata nel 1974 restò inattuata. Si dovette attendere (v. sopra) la seconda metà degli anni Ottanta.
Sulla discussione in ordine al potere giudiziario alla Costituente si legga l’essenziale ma prezioso testo di Augusto Barbera (il link in Documenti, qui sotto). Vi si documenta come si addivenne a una distinzione fra garanzie di indipendenza dei giudici e garanzie di indipendenza dei magistrati del pubblico ministero: senza peraltro mettere in discussione la carriera unica ereditata dall’ordinamento precedente. Questa aveva una sua logica proprio per come era concepito il processo accusatorio del codice Rocco: nel quale la pretesa punitiva dello Stato prevaleva di gran lunga sui diritti della persona e la confusione fra magistrati giudicanti e magistrati requirente era clamorosa. Basti pensare (va detto a chi ha meno di 50-60 anni!) che vi era prevista la singolare figura del magistrato con funzioni di pretore, figura monocratica (non collegiale) che assommava in sé funzioni al tempo stesso di accusa e di giudizio (una mostruosità!): e così fu fino, appunto, al codice del 1989.
Se si tengono presenti le caratteristiche rispettive del rito inquisitorio e del rito accusatorio si capisce, ora, perché la separazione radicale delle carriere dei magistrati che giudicano da quelli che sono accusa, cioè parte, pur pubblica, nel processo penale è la logica conseguenza e il completamento del passaggio dall’uno all’altro. E si capisce, perché, nel 1999 il Parlamento volle riformare l’art. 111 Cost. affermando solennemente il principio del giusto processo e specificandone i caratteri essenziali. I tempi non parvero politicamente maturi per la separazione delle carriere ma questa fu considerata dai parlamentari che a gran maggiornaza votarono il nuovo art. 111 un’evoluzione futura necesaria.
Era questa del resto l’opinione autorevole di uno dei due padri del processo accusatorio, Giuliano Vassalli (l’altro fu Gian Domenico Pisapia), richiamato da Morando nella presentazione (v. sopra): perché, appunto, chi giudica non deve avere nulla a che vedere con chi, nel processo, è parte (sia questa l’accusa o la difesa).
La legge di revisione costituzionale consta di otto articoli: l’ultimo (art. 8) contiene le disposizioni transitorie. Queste ultime dispongono (i) che il Parlamento adegui alle modifiche della Costituzione le leggi sul CSM, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare e che lo faccia entro un anno dall’entrata in vigore della riforma (naturalmente, se confermata nel referendum); e (ii) che fino ad allora continui ad operare il CSM unico attuale.
Cinque altri articoli (artt. 1, 2, 5, 6, 7) contengono invece modifiche meramente conseguenziali alle innovazioni vere e proprie. Queste ultime sono contenute negli artt. 3 e 4 i quali modificano radicalmente, sostituendoli con testi nuovi (non meri emendamenti), gli attuali artt. 104 e 105 della Costituzione.
Il nuovo art. 104.1 Cost. conferma l’attuale formulazione («la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere»), ma aggiunge la fondamentale specificazione: la magistratura «è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera inquirente». E’ questa la solenne proclamazione costituzionale (non meramente legislativa, che secondo la Corte costituzionale pure avrebbe potuto essere legittima) della “separazione delle carriere”. Il resto del nuovo art. 104 costituisce la conseguenza organizzativa di tale affermazione, istituendo, al posto dell’unico attuale, due Consigli superiori della magistratura, quello della magistratura giudicante (“dei giudici”), quello della magistratura requirente (“dei pubblici ministeri”). L’impianto dei due organi gemelli è quello del CSM unico attuale: sono presieduti entrambi dal capo dello Stato; hanno un componente di diritto ciascuno (rispettivamente il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la Corte di cassazione); hanno un numero di componenti che sono per un terzo giuristi di estrazione parlamentare, per due terzi giudici o pubblici ministeri, rispettivamente; come oggi, ciascun vicepresidente è eletto fra i componenti di estrazione parlamentare; come adesso durano in carica quattro anni e non possono svolgere un secondo mandato consecutivo; come adesso la carica è incompatibile con l’iscrizione ad albi professionali, la carica di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale (organi legislativi).
L’altra novità però è che tutti i componenti dei due CSM saranno estratti a sorte e non più eletti. Quelli di estrazione parlamentare saranno sorteggiati da un elenco, votato dal Parlamento in seduta comune nei primi sei mesi di ciascuna legislatura; quelli di estrazione “togata” (cioè magistrati) saranno estratti fra tutti i magistrati secondo norme che la legge di attuazione detterà. Nel prevedere il sorteggio il Parlamento ha ritenuto di voler contrastare più efficacemente le vere o presunte degenerazioni dell’organizzazione della magistratura in correnti ideologicamente connotate. Queste degenerazioni consistono, secondo i critici, nella documentata influenza dell’adesione correntizia sulle decisioni del CSM, nonché delle commissioni in cui è organizzato: in relazione, in particolare, ai passaggi cruciali della carriera dei singoli magistrati (assegnazioni, valutazioni di professionalità, conferimento di incarichi direttivi, spesso molto ambiti). Da decenni i critici denunciano che le correnti nella magistratura, sorte ben presto dopo l’istituzione del CSM elettivo su basi ideali e culturali (politiche in senso lato), si sarebbero trasformate in veri e propri partitini in grado di lottizzare le assegnazioni e gli incarichi più delicati e più prestigiosi.
Dall’istituzione nel 1958 del CSM, si sono susseguiti così almeno cinque diversi sistemi elettorali (ciascuno con ulteriori varianti): in particolare è almeno dal 1985 che si è cercato invano di incidere sulla correntocrazia (e così nel 1990, 2002 e 2022), con esiti modesti. Questo giustifica, a detta dei fautori, il ricorso al sorteggio per organi di natura non rappresentativa, ma amministrativa.
Il nuovo art. 105 Cost. contiene l’altra novità eclatante della riforma, che emerge sin dal primo comma. Infatti, sia il comma 1 attuale sia il comma 1 nuovo dettano le attribuzioni del CSM unico e dei futuri due CSM: ma il comma 1 riformato esclude dalla competenza dei due CSM la materia disciplinare (cioè i giudizi su eventuali infrazioni disciplinari rispettivamente di giudici e pm), la quale è invece attribuita dal nuovo comma 2 dell’articolo a un organo di nuova istituzione, l’Alta Corte disciplinare, competente in materia sia per i magistrati giudicanti sia per i magistrati requirenti.
I successivi commi del nuovo art. 105 (tutti aggiuntivi), dal terzo all’ottavo, disciplinano l’Alta Corte. Questa è pure composta per due terzi di magistrati (sei giudicanti e tre requirenti) e per un terzo di componenti di estrazione politica: ma con differenze significative rispetto alla composizione dei due CSM. Queste differenze sono: (i) tre componenti sono nominati dal presidente della Repubblica, mentre tutti gli altri sono sorteggiati come quelli dei due CSM; (ii) tutti i 15 componenti, nominati o sorteggiati, devono essere figure “senior” nel senso di professori, avvocati o magistrati con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni; (iii) i nove magistrati devono essere o essere stati magistrati di Cassazione; (iv) l’elenco delle incompatibilità è più esteso; (v) l’organo non essendo presieduto dal capo dello Stato (il che è ragionevole stante le funzioni prettamente giudicanti: l’Alta Corte pronuncia sentenze), il presidente è eletto dal collegio fra i sei componenti di estrazione in senso lato politica.
Secondo il comma 7 del nuovo art. 105, contro le sentenze dell’Alta Corte è ammesso ricorso, sia per motivi di legittimità (interpretazione della legge) sia per motivi di merito ma solo davanti alla stessa Alta corte. Questa si pronuncia in una composizione integralmente diversa da quella che si è pronunciata in primo grado (evidentemente si immagina una organizzazione dei lavori per sezioni, composte, per esempio, da cinque o tre componenti). Questa previsione è criticata da quanti vorrebbero che, come oggi, per motivi di legittimità o di giurisdizione, sulle sentenze in materia disciplinare fosse ammesso ricorso in Cassazione (com’è per tutti i processi). Il Parlamento invece ha voluto escludere espressamente qualsiasi competenza di organi giudiziari ordinari sulla materia disciplinare.
Avvertenza: resta confermata l’attuale competenza del ministro della Giustizia e del procuratore generale presso la Corte di Cassazione ad avviare il procedimento disciplinare contro il singolo magistrato nei casi di presunte infrazioni dei doveri d’ufficio.
Importante, infine, l’ultimo ottavo comma del nuovo art. 105: introduce una riserva di legge in materia di illeciti disciplinari (la cui “tipizzazione” è fondamentale) e di relative sanzioni; in materia di forme del processo disciplinare davanti all’Alta Corte e di norme sul suo funzionamento (per es. le già ipotizzate sezioni in cui certamente si organizzerà per svolgere le proprie funzioni). A tale ultimo riguardo si prevede che la legge debba garantire che il collegio dell’Alta Corte che giudica un giudice o un pm includa almeno un componente estratto fra i giudici o un componente estratto fra i pm, rispettivamente: a maggior tutela dell’incriminato.
Come si è anticipato, sono meno rilevanti le altre modificazioni previste dagli artt. 1, 2, 5, 6, 7, 8: praticamente tutte conseguenziali, tranne quella prevista dall’art. 5 che modifica il terzo comma dell’attuale art. 106. Questo riguarda la facoltà del CSM (ora solo del CSM giudici) di chiamare a fare il giudice di Cassazione – “per meriti insigni” – professori ordinari di materie giuridiche e avvocati che abbiano 15 anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori: a queste due categorie, ne viene ragionevolmente aggiunta una terza, i magistrati requirenti con, a loro volta, 15 anni di esercizio delle funzioni.
Pubblichiamo qui di seguito il testo a fronte della Costituzione com’è attualmente formulata e come sarebbe, invece, nel caso in cui la riforma entrasse in vigore. Il lettore trova evidenziate in neretto le modificazioni. Ogni comma è poi accompagnato da una sintetica spiegazione.
| Costituzione testo vigente | Costituzione testo revisionato | Spiegazione |
| Art. 87
Il PdR è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei ddl di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti di-plomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle FF. AA., presiede il CSD costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazie e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. |
Art. 87
Il PdR è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei ddl di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle FF. AA., presiede il CSD costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Può concedere grazie e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. |
Questo è l’articolo della Costituzione che elenca le attribuzioni del presidente della Repubblica. L’unica modifica riguarda il comma 10 (il terz’ultimo) che tiene conto della istituzione del secondo CSM, quello dei magistrati requirenti: il presidente li presiederebbe entrambi.
Compare per la prima volta l’aggettivo “requirente” che ricorrerà poi nei successivi articoli (requirente = il PM inteso come parte che formula richieste al giudice, colui che – come terzo – giudica). |
| Art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme di partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia. |
Art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme di partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia. |
Qui l’art. 102 introduce un rafforzamento (in senso tecnico: vale a dire che la Costituzione non solo prevede che un certo oggetto possa essere disciplinato solo per legge del Parlamento, ma indica anche come) della riserva di legge già prevista per regolare l’ordinamento giudiziario: tale rafforzamento consiste nel fatto che la legge deve regolare l’ordinamento giudiziario discipli-nando le ora distinte carriere dei magistrati (giudicanti e requirenti). |
| Art. 104.1
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. |
Art. 104.1
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. |
Si tratta dell’art. 104, quello centrale e cruciale.
Al comma 1 si introduce la specificazione secondo la quale la magistratura è un ordine autonomo e indipendente composto – ora – da magistrati, tutti, suddivisi in due distinte carriere: giudicante e requirente. |
| Art. 104.2
Il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica. |
Art. 104.2
Il CSM della magistratura giudicante e il CSM della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. |
In coordinamento con l’art. 87 (v. sopra) si prevede che i due CSM siano entrambi presieduti dal presidente della Repubblica. |
| Art. 104.3
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. |
Art. 104.3
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. |
Questa è una novità: oggi fanno parte di diritto del CSM il primo presidente (giudicante) della Corte di cassazione (il giudice di legittimità) e il procuratore generale (requirente) della stessa Corte: con la riforma – coerentemente – il primo è di diritto componente del CSM giudici, il secondo del CSM pm. |
| Art. 104.4
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di servizio. |
Art. 104.4
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di servizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. |
Il comma 4 prevede una delle innovazioni più discusse della riforma: i componenti dei due CSM (e come vedremo del terzo organo, v. art. 105) non saranno più elettivi, ma estratti a sorte: la proporzione fra quelli di estrazione parlamentare (indirettamente politica sia pur con alta qualificazione tecnica) e quelli di estrazione “togata” (cioè tratti fra i magistrati) resta identica all’attuale (un terzo e due terzi).
Sarà la legge – da approvarsi entro un anno dall’entrata in vigore della riforma – a stabilire in che numero (la Costituzione già oggi stabilisce solo le proporzioni) e come. |
| Art. 104.5
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. |
Art. 104.5
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. |
Com’è anche adesso per il CSM unico, i vicepresidenti saranno eletti fra i componenti di estrazione parlamentare.
Il vicepresidente del CSM è una carica di rilievo perché sostituisce il presidente della Repubblica nell’attività ordinaria del Consiglio (domani dei due CSM). |
| Art. 104.6
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. |
Art. 104.6
I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. |
Anche qui nessuna novità rilevante: la durata della carica di componente è quattro anni e non è possibile sia rinnovata immediatamente (cioè per il Consiglio successivo). |
| Art. 104.7
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. |
Art. 104.7
I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. |
Modifica meramente semantica: non sono più membri elettivi, ma componenti. |
| Art. 105
Spettano al CSM, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. |
Art. 105.1
Spettano a ciascun CSM, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. |
Modifica conseguenziale. Però in più vi è una diretta sostituzione, coerente con la legislazione sull’ordinamento giudiziario vigente, del termine “promozioni” con quelli più appropriati di “valutazioni di professionalità” e di “conferimenti di funzioni”. La carriera dei magistrati sin dagli anni Sessanta non è organizzata gerarchicamente: né lo sarà domani. Per questo il termine “promozione” non è più appropriato. |
| Art. 105.2
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare. |
Qui la terza fondamentale novità della riforma.
La delicata funzione di giudicare eventuali infrazioni disciplinari (attenzione: NON penali o di altra natura, solo quelle attinenti ai c.d. doveri d’ufficio; se il magistrato “ruba” per intendersi sarà un altro magistrato a giudicarlo come qualsiasi cittadino; qui il riferimento è a chi viola le disposizioni sui doveri d’ufficio)… passa dal CSM (o in ipotesi dai due CSM) a un terzo organo autonomo rispetto ad entrambi. |
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| Art. 105.3
L’Alta Corte è composta da 15 giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insedia-mento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. |
L’Alta Corte disciplinare sarebbe composta da 15 giudici: tre nominati dal presidente della Repubblica, tre sorteggiati da un elenco stilato dal Parlamento, nove (sempre la solita proporzione un terzo/due terzi a garanzia dei magistrati) sorteggiati tra i magistrati: sei fra i giudicanti, tre fra i requirenti.
In questo caso, però, come per i componenti di estrazione parlamentare sono previsti requisiti (diversamente dai componenti togati dei due CSM): devono essere magistrati con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni e che siano o siano stati magistrati di Cassazione. Quest’ultima pur ragionevole disposizione è criticata da quanti ritengono violi l’assoluta uguaglianza fra magistrati. Va sottolineata la scelta di dimezzare i componenti di estrazione parlamentare affidata al presidente della Repubblica (ulteriore garanzia di terzietà e autonomia dei prescelti). |
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| Art. 105.4
L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. |
Il presidente dell’Alta Corte disciplinare deve essere eletto fra i componenti nominati dal presidente della Repubblica o estratti dall’elenco stilato in sede parlamentare. | |
| Art. 105.5
I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato. |
Come per i due CSM la durata della carica è quadriennale.
In questo caso è previsto un divieto assoluto di nuovo incarico (non ammesso anche se non immediato). |
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| Art. 105.6
L’ufficio di giudice dell’AC è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. |
La delicatezza della funzione (giudicare i magistrati accusati di infrazioni disciplinari) come ha consigliato il divieto assoluto di rinnovo, così induce a prevedere un’ampia serie di incompatibilità che la legge potrà anche estendere. | |
| Art. 105.7
Contro le sentenze emesse dall’AC in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa AC, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. |
Le sentenze dell’Alta Corte disciplinare possono essere impugnate: ma solo davanti alla stessa Alta Corte che però deve giudicare senza la partecipazione dei giudici che hanno giudicato in primo grado.
Questa previsione è criticata da quanti avrebbero voluto che, come per le decisioni dell’attuale Commissione disciplinare del CSM unico, fosse possibile il ricorso in Corte di cassazione per motivi di legittimità (cioè attinenti alla corretta interpretazione della legge). Invero, però, ciò avrebbe rischiato di minare l’autonomia (relativa) dell’Alta Corte. |
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| Art. 105.8
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’AC e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio. |
Questo comma demanda alla legge ordinaria (riserva di legge) il compito di disciplinare l’intera materia degli illeciti disciplinari, delle relative sanzioni e delle modalità di funzionamento dell’Alta Corte.
E’ una riserva “rinforzata” perché impone che la legge assicuri che in qualsiasi composizione l’Alta Corte giudichi vi sia sempre almeno un componente estratto fra i magistrati giudicanti o un componente estratto fra quelli requirenti. Come si evince dal comma precedente sui ricorsi, il legislatore costituzionale immagina che l’Alta Corte giudichi in composizione ridotta (per es. costituendosi in tre sezioni di cinque o in cinque sezioni di tre componenti). |
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| Art. 106.1
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. |
Art. 106.1
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. |
Nessuna novità |
| Art. 106.2
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammette la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. |
Art. 106.2
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. |
Nessuna novità |
| Art. 106.3
Su designazione del CSM possono essere chiamati all’ufficio di magistrati di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano 15 d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. |
Art. 106.3
Su designazione del CSM giudicante possono essere chiamati all’ufficio di magistrati di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno 15 anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano 15 anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. |
Così come il CSM può designare all’ufficio di magistrato di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari o avvocati con 15 anni di esercizio e iscrizioni negli albi per le giurisdizioni superiori, così da domani il CSM giudici potrebbe designare all’ufficio di magistrato di cassazione magistrati requirenti con 15 anni di esercizio delle funzioni. |
| Art. 107.1
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non seguito a decisione del CSM, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. |
Art. 107.1
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non seguito a decisione del rispettivo CSM, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. |
Modifica meramente conseguen-ziale. |
| Art. 110
Ferme le competenze del CSM, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. |
Art. 110
Ferme le competenze di ciascun CSM, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. |
Modifica meramente conseguen-ziale. |
Disposizioni transitorie
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Il Parlamento deve varare tutti i necessari adeguamenti dell’ ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare entro un anno dall’entrata in vigore della riforma. Fino ad allora continuano ad applicarsi le norme vigenti all’entrata in vigore della riforma. |
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Il SI’ per il quale l’Associazione “Libertà Eguale” è schierata è, e vuole essere, un SI’ di merito. Lo sorreggono le spiegazioni tecniche, che abbiamo proposto per esteso e col testo a fronte di cui al paragrafo precedente. Esse sfociano in un giudizio rigorosamente di merito, che è quello proposto da Enrico Morando nella “Presentazione”, sulla base di queste premesse:
| Cosa dicono i fautori del “NO” | |
| Affermazione | Risposta |
| Non c’è nessun bisogno di questa riforma, perché già oggi, dopo la recente riforma Cartabia (vedi i dati), sono pochissimi i passaggi da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa. | E’ vero che i passaggi da una funzione all’altra (un tempo assai frequenti) sono rari. Ma il punto è un altro. Si vuole evitare il rapporto di colleganza fra magistrati giudicanti e pm: stessi concorsi, stesso CSM, stesse frequentazioni, stesse correnti. Gli uni non devono avere nulla a che fare con gli altri.
Non è un caso che le carriere siano separate in quasi tutti gli ordinamenti coi quali ha senso confrontarci. |
| Il CSM diviso in tre è una garanzia indebolita | Questa è una petizione di principio, che andrebbe spiegata e motivata. D’altra parte se si intende separare le carriere e al tempo stesso garantire in ugual misura i magistrati giudici da un lato e magistrati pm dall’altro, senza interferenze reciproche, cos’altro si può fare se non istituire due CSM, uno per i primi, uno per i secondi? |
| I CSM con componenti estratti a sorte sono meno rappresentativi | Probabilmente sì. Ma si tratta di organi amministrativi che devono gestire le carriere dei magistrati. Non hanno funzioni di rappresentanza (magari politica). Quindi non è detto affatto sia un male, anzi. Una delle principali critiche contro il modello attuale è che favorisce l’organizzazione dei magistrati in correnti e assegnazioni di incarichi sulla base della fedeltà – appunto – di corrente. Con riflessi sia sui processi penali sia sui processi civili. |
| I CSM con componenti estratti a sorte sono meno prestigiosi | E’ meno rappresentativo. Ma perché meno prestigioso? Non sempre (anzi raramente) figure di estrazione elettorale sono più prestigiose di altre scelte in modo diverso. Il prestigio lo può assicurare solo il modo in cui le funzioni attribuite vengono esercitate nel tempo. Sotto questo profilo si potrebbero avere sorprese positive… L’elezione non garantisce alcunché. |
| I magistrati sorteggiati sarebbero meno qualificati (per anzianità, esperienza, notorietà) | Intanto occorre vedere cosa prevederà la legge di attuazione. In secondo luogo non è che l’elezione garantisca – a parità di altri requisiti – maggiore “qualificazione”. Garantisce solo solidarietà correntizie. |
| Sorteggio = rinuncia alla qualità | Non è convincente la tesi secondo la quale chi è eletto ha capacità superiori a chi è sorteggiato. La differenza è solo la rappresentatività in senso lato politica di chi è eletto. Ma è esattamente ciò che si vuole evitare dopo un’esperienza non positiva di 60 anni. |
| I sorteggiati “non risponderanno a nessuno” | Beh, è un vantaggio. Oggi rispondono, spesso se non per lo più, alle correnti. |
| Il sorteggio svuota la rappresentanza democratica e altera gli equilibri in favore della componente politica | Petizione di principio. Gli equilibri sono due terzi e un terzo e restano due terzi e un terzo. |
| Il sorteggio è un’aberrazione punitiva… | Beh: il sorteggio è voluto per contrastare le degenerazioni correntizie. Al più serve a “punire” queste ultime, o, meglio, a cercare di contenerle o evitarle. |
| La riforma va inquadrata in una complessiva strategica “securitaria” della maggioranza e del Governo (De Minico) | Veramente la separazione delle carriere nasce come logica conseguenza del processo accusatorio nel quale l’accusa e la difesa sono rigorosamente sullo stesso piano. È esattamente il contrario. |
| Il CSM dei PM rischia di farne soggetti più attenti alle esigenze di sicurezza pubblica che alle garanzie dell’imputato («il CSM dei PM rischia di farne superpoliziotti»). Altri parlano di “gigantismo del PM” e di potenziale “sovraordinazione sul giudice”; di “tirannia della pubblica accusa…”. In altre parole: la separazione delle carriere determinerebbe l’isolamento del PM, mortificandone la funzione di garanzia e abbandonandolo a una logica securitaria… (tesi dell’ANM, associazione nazionale magistrati) | Poteri e funzioni dei PM non cambiano: non si vede perché dovrebbero trasformarsi in “superpoliziotti” o comunque interpretare il proprio ruolo in modo diverso da oggi. D’altra parte se separazione ha da essere e se li si vuole indipendenti, logica vuole che abbiano le stesse garanzie dei giudici, dunque un proprio CSM. Nell’esperienza degli ultimi 100 anni la non separazione, insieme ad emergenze quali terrorismo e lotta alle mafie, ha rafforzato i PM. |
| Il CSM dei PM fa del PM un magistrato “non più nutrito della cultura della giurisdizione”. | Stessa tesi dei punti precedenti, detta in modo più sofisticato. Questa della “cultura della giurisdizione” comune a giudici e pm è una delle balle più solenni che vengono messe in campo. È figlia ultima di un rito nel quale giudici terzi e parte processuale pubblica si confondevano in nome della pretesa punitiva dello Stato etico. |
| I CSM, privati del potere di far valere la responsabilità disciplinare, sarebbero indeboliti | L’Alta corte (proposta anche dal PD a suo tempo) viene istituita per sottolinearne la terzietà e l’autonomia. La funzione disciplinare affidata ai singoli CSM esalterebbe il rischio di inadeguata determinazione nel perseguire l’inosservanza dei doveri d’ufficio. |
| I CSM meno qualificati sarebbero meno autonomi “a tutto vantaggio del peso del governo” | Pura illazione non argomentata. |
| È una riforma che punta a intimidire i magistrati | Non è chiaro: la riforma rischia di rendere i PM troppo forti o mira a intimidirli? |
| È una riforma che serve ai politici | L’obiettivo è che porti a garantire meglio i diritti di tutti gli indagati (certo: anche “politici”). Ma non si capisce perché “servirebbe” soprattutto ai “politici”. Inoltre, a ben vedere, il Parlamento “perde” la nomina di un sesto dei componenti dell’Alta corte (affidata al capo dello Stato). |
| Vittime della riforma saranno i cittadini perché il PM sarà un superPM poliziotto «cui interessa solo arrestare, rinviare a giudizio e ottenere condanne senza valutare le prove a discarico degli indagati» | Cent’anni di indagini penali di ogni genre e natura non sembra indichino un particolare attivismo dei PM a favore degli indagati. Ma forse ci siamo persi qualcosa. |
| Divisione in due CSM un errore perché c’è necessità di un controllo e di un’interlocuzione continua fra giudici e PM | Tesi legittima: peccato si concili più con un ordinamento con processo inquisitorio che con un ordinamento con processo accusatorio. |
| Il CSM PM può portare a una formidabile concentrazione di incontrollati poteri nelle mani dei vertici… | Perché? Quali vertici? |
| No alla mancata previsione del ricorso in Cassazione rispetto alle decisioni dell’Alta Corte | Il ricorso in Cassazione darebbe l’ultima parola a magistrati giudici. |
| L’istituzione dell’Alta Corte serve a intimidire i magistrati | L’istituzione dell’Alta corte mira a rendere la responsabilità disciplinare più effettiva. Non si può pensare che cercare di farla valere costituisca una “intimidazione”. |
| L’Alta Corte è uno strumento di condizionamento dei magistrati | E perché mai? Tanto più che la componente “politica” è per la metà di nomina presidenziale. Oppure si veda a voce precedente. |
| L’Alta Corte si configura come un tribunale speciale. | Si usa l’espressione “tribunale speciale” per spaventare chi legge. Certo: è un organo ad hoc, è un giudice specializzato, ma la sua composizione è per due terzi di magistrati e per un sesto di nominati dal capo dello Stato. Solo un ultimo sesto è di estrazione parlamentare (con sorteggio, peraltro). |
| PM e giudici hanno identità di scopo: la ricerca della verità (diversamente dagli avvocati). | Questo vale in un ordinamento con rito inquisitorio, nel quadro di una concezione costituzionale da Stato etico. |
| La separazione delle carriere indebolisce il giudice | Affermazione indimostrata, difficile da contrastare ma anche da dimostrare. Si può anzi legittimamente sostenere l’opposto. |
| La separazione delle carriere avvicina il PM al potere esecutivo (ANM) perché mina la comune appartenenza alla giurisdizione… Potenziale attenuazione della separazione dei poteri. | Francamente non si vede la connessione logica. A meno di non ritenere che sarebbe più facile sottoporre i PM all’esecutivo se staccati dai magistrati giudici. Ma (i) è un processo alle intenzioni; (ii) al contrario l’art. 104 modificato rafforza le garanzie dei PM; (iii) ci vorrebbe un’altra modifica costituzionale. |
| La riforma altera l’assetto dei poteri disegnato dai costituenti e mette in pericolo la piena realizzazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. | Pura invenzione. Andrebbe spiegata e corroborata da qualche riscontro positivo. Primo, non altera nulla. Secondo, è intesa a rafforzare la tutela dei cittadini indagati, tutti. |
| La riforma rende la giustizia più esposta all’influenza dei poteri esterni. | Pura invenzione. Andrebbe spiegata e corroborata da qualche riscontro positivo. E poi cosa si intende per “giustizia” in questo caso? |
| Nella riforma non si dice nulla a proposito di mettere i PM sotto l’influenza del Governo, ma è questione di tempo. | Questa affermazione è un processo alle intenzioni: invece il testo della riforma va in direzione opposta. Perciò sarebbe necessaria un’altra legge di revisione costituzionale. |
| La riforma comporta un “subdolo affidamento della direzione dei due CSM alla componente di nomina politica”. | Non cambia nulla: la vicepresidenza già oggi è affidata a un componente eletto fra quelli di estrazione parlamentare… Resterebbe così. |
| I problemi della giustizia sono ben altri… | Questo è assolutamente vero. Ma dirlo è puro “benaltrismo”. O la separazione delle carriere è utile ed opportuna, o no. A questo si deve rispondere. |
| Il Governo non ha accettato emendamenti in Parlamento | Questo è vero. Ma è vero anche che gli oppositori non hanno mai mostrato alcuna disponibilità a concorrere a una soluzione condivisa (votando la riforma previ emendamenti migliorativi). |
La riforma degli artt. 104 e 105 della Costituzione varata dal Parlamento costituisce il coronamento obbligato e “naturale” della trasformazione, ad oggi incompiuta, del processo inquisitorio in processo accusatorio. Questa la ragione di fondo, largamente prevalente su qualsiasi considerazione specifica, del perché si tratta di una riforma opportuna, utile, e – come ha detto Augusto Barbera, inevitabile.
Le soluzioni individuate corrispondono in larga misura a ipotesi avanzate in precedenza, anche da sinistra. Sono ragionevoli perché non si vede come sarebbe possibile perseguire la separazione e continuare a garantire l’indipendenza dei pubblici ministeri come dei giudici senza l’istituzione di due CSM. Allo stesso modo, l’istituzione dell’Alta Corte (senza ricorso in Cassazione) è l’unico modo di affidare a un organo terzo la giustizia disciplinare che faccia valere la responsabilità dei magistrati in ordine ai loro doveri d’ufficio in misura più efficace di quanto sia stato in grado di fare, fino ad oggi, il CSM. La riforma accentua, rispetto ai due CSM, la terzietà dell’Alta Corte (grazie alla nomina presidenziale di metà della componente di estrazione non togata).
Dell’estrazione a sorte dei componenti non di diritto si è detto ampiamente. Essa, si badi bene, dovrebbe ridurre il rischio che i CSM assumano decisioni sulle carriere dei magistrati influenzati dalla fedeltà a questa o l’altra corrente: premiando solo il merito con riflessi positivi sia sulla giustizia penale sia sulla giustizia civile. L’accanimento con il quale l’Associazione nazionale magistrati critica il sorteggio si comprende: è nella natura di un organismo in senso lato sindacale, rappresentativo di tutti magistrati, giudicanti e requirenti. Ma forse costituisce un’indiretta conferma della sua potenziale utilità. In ogni caso non è il cuore della riforma.
L’esperienza ha insegnato che nessuna innovazione normativa, ancorché di rango costituzionale, è in grado di cambiare le cose da un giorno all’altro. Ci sono sempre resistenze conservatrici da superare: sarà così anche in questa occasione, basti pensare alla battaglia che accompagnerà inevitabilmente il varo delle disposizioni legislative di attuazione grazie alle quali la portata innovativa delle modificazioni apportate alla Costituzione potrà essere accentuata o attenuata.
In ogni caso resta il fatto che si tratta del maggiore e più coerente sforzo tentato in oltre 25 anni (dai tempi dell’approvazione del nuovo art. 111 Cost. sul giusto processo, anno 1999: contrari solo Lega e Rifondazione) per far sì che anche in Italia colui che giudica sia davvero terzo nel senso di “non avere nulla a che fare con chi accusa” nel processo penale e “nulla a che fare con le parti” nel processo civile: e come tale sia percepito. La fondamentale garanzia, in uno stato di diritto, delle parti in qualsiasi processo.
Documenti
Il testo sulla Gazzetta Ufficiale:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/10/30/25A05968/SG
Storia recente della seprazione
Articolo di Danilo Paolini su “Avvenire” del 7 dicembre 2025 (Titolo: Carriere separate, un’idea che viene da lontano e non soltanto da destra).
Comitati: per il sì
Comitato Sì Separa: https://sisepara.it/ (Fondazione Einaudi)
Comitato Camere penali per il sì: https://www.camerepenali.it/cat/13357/comitato_per_il_s%C3%AC.html (avvocati penalisti)
Comitato Giuliano Vassalli (Stefania Craxi)
Comitato del Partito Liberaldemocratico (Gianmarco Brenelli, Luigi Marattin, Marco Taradash, Andrea Marcucci, Alessandro Barbano)
Comitati: per il no
Comitato nazionale a difesa della Costituzione per il NO nel referendum (sulla separazione delle carriere dei magistrati) presso l’Associazione nazionale magistrati: per ora, sito ANM: https://www.associazionemagistrati.it/
Saggi e articoli per il “sì di sinistra”
Intervista di Stefano Ceccanti a “First on line” del 29 novembre 2026):
L’articolo di Augusto Barbera (“Il Foglio” del 4 novembre 2025, ripreso da “Lbertà Eguale”):
https://www.ilfoglio.it/giustizia/2025/11/04/news/una-riforma-inevitabile-mia-cara-sinistra-8281893/
Intervista di Claudia Mancina (“il Foglio) del 4 novembre 2026:
L’intervista di Augusto Barbera a M. Ascione (“Corriere della sera” del 27 novembre 2025):
L’articolo di Enrico Morando (“Il Foglio” del 30 ottobre 2025):
L’articolo di Stefano Ceccanti (“Il Foglio” del 31 ottobre 2025):
L’intervista a Giuliano Vassalli del Financial Times (12 febbraio 1987):
https://www.panorama.it/attualita/politica/vassalli-intervista-separazione-carriere-giustizia
Questo fascicolo viene periodicamente aggiornato.
LA SINISTRA CHE VOTA SI’
Firenze 12 gennaio 2026
16.00-19.00
Palazzina Reale Firenze SMN
Anna Bucciarelli, Stefano Ceccanti
Anna Paola Concia, Carlo Fusaro, Claudia Mancina,
Enrico Morando, Giovanni Pellegrino, Claudio Petruccioli, Cesare Salvi
Dialogheranno con noi Enrico Costa e il Presidente delle Camere Penali Francesco Petrelli
