LibertàEguale

Diritti e cittadinanza: un vademecum essenziale

di Stefano Ceccanti

 

Relazione al corso per guide spirituali islamiche – Firenze 25 gennaio 2020

 

1. Cittadini e stranieri rispetto ai diritti

I diritti possono essere dell’uomo oppure del solo cittadino.

Le regole dei vari Stati in materia di cittadinanza sono molto diverse e si ispirano a due modelli di fondo: prevalenza del diritto del sangue (dove si punta alla difesa dell’identità etnico-culturale) o del suolo (Paesi sviluppatisi sulla base di una forte immigrazione. In Italia sulla base della legge del 1992 prevale al momento il diritto del sangue, è però aperto il dibattito sia su un’apertura a una forma di diritto del suolo temperato con altri elementi (ad es. la conoscenza della lingua) o di diritto legato alla scolarità.

Da segnalare che dal 1992, col Trattato di Maastricht, ogni cittadino italiano è anche cittadino dell’Unione europea, con diritti e doveri aggiuntivi come la libera circolazione e il diritto di voto nelle elezioni amministrative nel luogo di effettiva residenza.

La Costituzione garantisce alcuni diritti ai soli cittadini, ma è emersa una logica espansiva dei diritti che ha consentito attraverso la giurisprudenza costituzionale e interventi del legislatore di equiparare molti trattamenti ogni volta che non fosse irragionevole.

Vi sono poi anche dei diritti dei soli non cittadini come quello di asilo.

 

2. Diritto e religioni

Le Costituzioni dell’Unione europea cercano di muoversi in equilibrio tra i tre lati del triangolo individuato da Bauberot: la separazione istituzionale tra Chiese e istituzioni pubbliche (fatta valere soprattutto da persone atee o agnostiche); la libertà piena in privato e in pubblico (fatta valere dai credenti della religione di maggioranza); l’uguaglianza (fatta valere dai credenti delle religioni di minoranza).

In genere questo comporta una legislazione generale che parte dalla Costituzione e che tende in alcuni casi a un livellamento di trattamento a prescindere dal numero di aderenti (ad esempio la materia della tutela penale del sentimento religioso) e in altri a tenere conto della diversa dimensione di aderenti (ad esempio nelle modalità di finanziamento pubblico (otto per mille italiano). Il tener conto delle diversità può portare anche a firme di regolazione pattizia (Concordato, Intese).

In generale gli ordinamenti europei tendono a convergere verso un modello di “laicità positiva”, di valorizzazione del fatto religioso, anche se risentono dei diversi punti di partenza, che in qualche caso è confessionalista (con privilegio per alcune confessioni storiche) ed in qualche altro è laicista, ossia di laicità negativa (con vari limiti al rilievo pubblico del fatto religioso, in particolare per l’uso di simboli religiosi nel vestiario).

 

3. La nostra è l’età dei diritti (Bobbio) che si esprime in un triplice processo:
-positivizzazione (vengono cioè riconosciuti formalmente)
-generalizzazione (tendenza a riconoscerli ad ogni essere umano)
-internazionalizzazione (oltre le frontiere)

Questo non significa che siano processi lineari e irreversibili
-la positivizzazione può essere elusa con limiti (ad esempio per la riduzione delle risorse e lo scatenarsi di conflitti distributivi);
-la generalizzazione può essere negata, ad esempio discriminando nettamente i cittadini dai non cittadini (anche perché alla generalizzazione sfugge il voto nelle elezioni politiche; chi non vota conta di meno);
-l’internazionalizzazione può essere negata in nome del relativismo culturale (ogni cultura avrebbe i suoi valori specifici, ad esempio sul ruolo della donna, e da lì è facile scivolare dalla differenza alla disuguaglianza)

 

4- Cosa hanno di diverso le Costituzioni dell’Unione europea di oggi, a partire dal secondo dopoguerra, rispetto ai primi Stati liberali spesso travolti da esperienze antidemocratiche?

– Anzitutto il primato della Costituzione ora rigida sulla legge che si fa valere attraverso un organo autonomo dal potere politico (le Corti costituzionali);

– poi l’apertura sovranazionale, in particolare con le Carte dei diritti che fanno valere altre Corti (in Europa Strasburgo, l’area più vasta del Consiglio d’Europa, e Lussemburgo, quella della Ue);

– infine l’elenco dei diritti: dopo i diritti civili (a partire dalla proprietà) e alla generalizzazione dei diritti politici a tutti cittadini (suffragio universale dei cittadini maggiorenni, anche femminile), si aggiungono i diritti sociali (istruzione, sanità pensioni) e i diritti della persona (privacy, ambiente, ecc).

Ogni aspetto di questa crescita comporta però altrettanti problemi:
– le Corti costituzionali sono spesso accusate di sostituirsi al legislatore;
– l’apertura sovranazionale non può essere illimitata, tale da negare anche alcune specificità nazionali, specie se decide una Corte di un’area molto vasta ed eterogenea (come Strasburgo);
– più diritti si riconoscono più c’è la possibilità di conflitti tra loro dato che di solito in una decisione vengono a confluire più diritti e più portatori di diritti (ambiente-lavoro, vita del concepito-salute della madre, ecc.). I diritti incontrano quindi il limite dei diritti altrui, sia specifici sia sulla base di interessi generali

Due postille:
– si dice a proposito dei diritti sociali che essi hanno un costo, ma in realtà qualsiasi diritto comporta dei costi, il problema è se siano ragionevoli e proporzionati;

– si dice che alcuni diritti, soprattutto quelli civili sarebbero negativi (libertà da, che impongono allo Stato di non intervenire) e che altri come quelli sociali sarebbero positivi, impongono prestazioni, ma in realtà in genere qualsiasi diritto comporta limitazioni allo Stato e prestazioni dallo Stato.

 

5. Diritti e istituzioni

La tutela piena dei diritti ha portato a cambiamenti significativi negli assetti delle istituzioni.

Si è già detto dell’apertura a istanze sovranazionali e delle Corti costituzionali, nonché del crescente attivismo giudiziario, ma anche gli altri poteri hanno subito significativi mutamenti.

In linea generale c’è stato uno spostamento verso l’alto, sul livello dell’Unione europea, anche se questo spostamento è andato più in direzione di accordi tra Governi (soprattutto a livello di Consiglio europeo) che non di vere e proprie istituzioni federali (Commissione e Parlamento).

A livello dei singoli Stati Il crescente intervento nell’economia ha portato ad un’espansione del ruolo dei Governi, che non possono più essere intesi nel senso restrittivo a cui farebbe riferimento il termine esecutivo. I Governi non eseguono l’applicazione di leggi, ma le promuovono e si sono di fatto fusi con le rispettive maggioranze parlamentari che li sostengono. I Governi tendono a funzionare come comitati direttivi delle maggioranze, anche se queste ultime sono sempre più spesso frammentate.

La vera separazione dentro il potere politico nelle democrazie europee sembra quindi passare più lungo la linea divisoria tra maggioranze e opposizioni che non tra esecutivi e legislativi.

Significativa anche per la sperimentazione di politiche innovative è stata anche la spinta a valorizzare il ruolo delle autonomie regionali e locali, pur se ridotta negli anni di maggiore crisi economica.

 

Bibliografia
S. Curreri “Lezioni sui diritti fondamentali”, Franco Angeli, 2018

Testi costituzionali

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