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NOTA SU DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO NELLE ABITAZIONI

Redazione mercoledì 22 Febbraio 2017
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  • Dal 1999 (Governi di centro-sinistra) è in vigore in Italia un forte incentivo agli investimenti delle famiglie per interventi di ristrutturazioni edilizia.

La dimensione delle detrazioni (compreso il numero di anni nei quali operano; limite massimo di investimento che dà luogo alla detrazione), è cambiata nel tempo, ma non è mutata la sostanza: la famiglia realizza l’investimento nella sua (o nelle sue) casa (e) di proprietà e poi in x anni (oggi, 10) accede a detrazioni IRPEF per tutto l’investimento realizzato o, se molto grande, fino al limite massimo fissato dalla legge.

È interessante rilevare che la misura è letteralmente “esplosa” quando l’IVA sulle attività di ristrutturazione delle case è stata portata dal 20 al 10%. Prima, la forte detrazione non riusciva (specie nel centro-sud) a vincere la concorrenza del “nero”: troppo forte lo sconto del 20% in un solo anno.

All’inizio, la “pratica” per l’accesso alla detrazione – un po’ perché era davvero complicata, un po’ perché gli operatori – progettisti e imprese del settore – non gradivano la trasparenza fiscale implicita – venne considerata troppo “pesante”. Una volta semplificata, è stato boom di adesioni.

È infine utile far notare fin dall’inizio che il caso delle detrazioni IRPEF per attività di ristrutturazione edilizia è l’unico che i cultori della curva di Laffer all’amatriciana possono citare a favore della loro tesi: una misura di forte riduzione del prelievo – l’aliquota IVA dimezzata e la detrazione IRPEF – ha visto aumentare enormemente il gettito. A due anni dall’effettivo avvio della misura, l’IVA del settore faceva segnare un gettito raddoppiato e i redditi delle imprese edili facevano registrare impennate a due cifre, unitamente al gettito dei contributi previdenziali dei lavoratori del settore.

Anche nel corso della Grande Recessione, la misura ha continuato ad agire per sostenere gli investimenti delle famiglie, anche se non ha potuto evitare la drammatica crisi del settore dell’edilizia.

Nel corso degli ultimi dieci anni, la misura di sostegno alle ristrutturazioni edilizie è stata estesa agli investimenti per il risparmio energetico negli edifici destinati ad abitazione: sempre tramite detrazione IRPEF, sempre di durata (in ultimo) decennale, con percentuali di detrazione e massimali ancora più alti. Sotto il profilo burocratico, alla “pratica” deve essere aggiunto solo un documento, elaborato da un tecnico, che attesti l’efficacia – nel senso del risparmio energetico – dell’intervento.

Va chiarito che le due misure – quella per ristrutturazioni edilizie, e quella per risparmio energetico – sono perfettamente “cumulabili”, nel senso che sullo stesso edificio sottoposto all’intervento si potranno effettuare lavori che danno luogo alla detrazione per attività di ristrutturazione edilizia; e altri lavori che danno luogo alla detrazione per risparmio energetico. Ciò conduce ad una conclusione che ha grande rilievo: se la famiglia proprietaria dell’immobile ha reddito IRPEF capiente – cioè sufficientemente elevato per ospitare tutte le detrazioni previste –, dispone immediatamente delle risorse finanziarie per realizzare tutti gli interventi agevolabili, più della metà del complesso degli interventi – che aumentano significativamente il valore della casa e riducono i costi della sua gestione (riscaldamento, raffreddamento) – viene realizzata a spese dei contribuenti.

La tabella allegata in calce a questa Nota documenta il successo di questa agevolazione, che infatti è stata confermata – sia pure con qualche variazione di intensità – da tutti i governi, dal 1999 ad oggi.

  • Dov’è, allora, il problema? È semplice: essendo fondata sull’applicazione di una detrazione IRPEF, questa misura è fortemente discriminatoria sul piano sociale, così da non cogliere appieno gli obiettivi che si prefigge sia sul terreno della politica di risanamento ambientale, sia sul terreno economico.

Vediamo rapidamente perché.

Sia nelle grandi città, sia nelle migliaia di medie e piccole cittadine, le case unifamiliari e i piccoli condomini (3-5 appartamenti), sono state oggetto, negli ultimi quindici anni – di centinaia di migliaia di interventi agevolati: devono decidere in pochi (spesso, una sola famiglia); sono quasi sempre famiglie con redditi capienti. Per i grandi palazzi (20 o più appartamenti, a proprietà iperfrazionata), valgono considerazioni opposte: devono decidere in molti (si veda la letteratura sulle assemblee di condominio) e molti, tra quelli che devono decidere, hanno redditi IRPEF incapienti.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico in questi palazzi non si sono realizzati, malgrado le detrazioni – in linea di diritto – siano riconosciute dalla legge anche alle famiglie proprietarie degli appartamenti in questi palazzi.

Gli effetti sociali, ambientali e politici di questa “assenza” sono molto pesanti: le famiglie più “deboli” – per livello di istruzione, reddito e patrimonio – vedono i loro alloggi perdere valore, perché la loro gestione (riscaldamento) costa troppo, e si sentono ingiustamente trascurati dalla politica, che aiuta con miliardi di Euro pubblici chi sta molto meglio di loro. La qualità ambientale delle nostre città non migliora, perché questi palazzi sono dei termosifoni a cielo aperto. La capacità di consumo delle famiglie con più alta propensione allo stesso non cresce. … e quando questi cittadini vanno a votare, si comportano di conseguenza: o non votano, o mandano tutti a v…

Ci sono dunque robuste ragioni economiche, ambientali, sociali (e politiche) a favore di significative correzioni dell’intervento pubblico in questione.

Non si tratta affatto di rendere più difficile l’accesso alle detrazioni da parte delle famiglie capienti, proprietarie delle case di maggiore pregio. Né di ridimensionarne l’entità.

Si tratta di rendere effettivamente accessibile l’agevolazione anche alle famiglie che ora ne sono escluse, non in via di diritto, ma in via di fatto.

Quindi:

  • Nel caso dei grandi condomini, la detrazione deve essere assicurata per un numero più elevato di anni (impiegano più tempo per decidere).
  • Bisogna affrontare il tema degli incapienti.

Il primo problema è già risolto dalla Legge di Bilancio 2017- 2019.

Il secondo, è più difficile. La soluzione che abbiamo elaborato – con la determinante collaborazione di ENEA – è in sostanza la seguente:

  • L’assemblea di condominio si riunisce e decide l’intervento per il risparmio energetico. Se vuole, associato a quello di ristrutturazione. Ma è il primo quello che “conta”.
  • Le famiglie proprietarie capienti, agiscono secondo il meccanismo in vigore (detrazione IRPEF, per dieci anni, pari al 65% dell’intervento…). Anche per loro, varrà il rapporto col “soggetto attuatore” di cui al punto 2, ma qui possiamo trascurarne le modalità.
  • L’intervento, una volta deciso dall’assemblea, sarà interamente affidato – per la progettazione e la realizzazione -, ad un soggetto attuatore, composto da società di gestione di servizi in rete, banche, operatori industriali del settore, altri.

Questo soggetto elaborerà un intervento, che dovrà essere “validato” (ENEA e altri) soprattutto per la sua capacità di realizzare un risparmio energetico pari almeno al 35-40% del consumo attuale.

L’intervento – specie per la parte “involucro esterno” dell’edificio – dovrà essere realizzato con tecnologie nuove, per garantire esito efficace in poco tempo (gli appartamenti non dovranno essere “lasciati” per più di qualche settimana dalle famiglie che li abitano).

  • Lo Stato si sostituisce integralmente alla famiglia incapiente, perché garantisce al soggetto attuatore quel 65% in dieci anni che la famiglia avrebbe ottenuto dallo Stato stesso se la sua IRPEF fosse stata capiente.
  • Tutte le famiglie hanno il vantaggio della riduzione della spesa per riscaldamento. Ma quelle incapienti, dovranno attendere un po’ di più per poterlo ottenere integralmente. Il soggetto attuatore, infatti, potrà convenire di recuperare il restante 35% dell’investimento (comprensivo del suo profitto), attraverso il meccanismo di prelievo in bolletta, modello canone RAI (per evitare equivoci: se la famiglia spendeva 100 per riscaldamento; dopo l’intervento spende 60. Invece di avere subito un risparmio di 40, risparmierà per i primi anni 20, e coi restanti 20 “pagherà” il dovuto al soggetto attuatore).

 

Allegati:

1) tabella investimenti e detrazioni

2) Norma preparata per emendare art. 2 Legge Bilancio2017

 

 

 

(allegato 2)

NORMA LEGGE DI BILANCIO 2017

 

TITOLO II

MISURE PER LA CRESCITA

CAPO I

INTERVENTI FISCALI PER LA CRESCITA

ART. 2.

(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto di mobili e credito d’imposta per le strutture ricettive).

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
  • le parole: « 31 dicembre 2016 », ovunque ricorrono, salvo quanto previsto dal numero 2) della presente lettera, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;
  • al comma 2, lettera a), le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;
  • dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

« 2-quater. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni. La mancata veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.

2-sexies. Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2-septies. Le detrazioni di cui al comma 2-quater sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica »;

  1. all’articolo 15, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;
  2. all’articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili:
    • al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;
    • il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione »;

  • dopo il comma 1-bis, come sostituito dal numero 2) della presente lettera, sono inseriti i seguenti:

« 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.

1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.

1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili »;

4) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016, è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell’anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell’anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 ».

  1. Le detrazioni di cui all’articolo 16,commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.
  2. Il credito d’imposta di cui all’articolo10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d’imposta 2017 e 2018, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 1 del presente articolo. Sono comprese tra i beneficiari del credito d’imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006,
  3. 96, e dalle pertinenti norme regionali.
  4. Il credito d’imposta di cui al comma3, come prorogato e modificato dal medesimo comma, è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell’anno 2018, di 120 milioni di euro nell’anno 2019 e di 60 milioni di euro nell’anno 2020.
  5. Per quanto non diversamente previstodai commi 3 e 4 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all’aggiornamento del decreto di cui all’articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
  6. All’articolo 10, comma 7, del decretolegge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: « e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 50 milioni di euro per l’anno 2016, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 16,7 milioni di euro per l’anno 2019 ».

Proposta di modifica

Art. 2

(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili e credito d’imposta strutture ricettive)

 

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 14:

1) le parole: “31 dicembre 2016”, ovunque ricorrono, salvo quanto previsto dal successivo numero 2), sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”;

2) al comma 2, lettera a) le parole: “31 dicembre 2016”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;

3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: “2-quater. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e secondo periodo del comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015. L’Enea effettua su tali dichiarazioni controlli, anche a campione. La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.

2-sexies. Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.  Le modalità attuative del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

2-septies. Le detrazioni di cui al comma 2-quater sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.”;

  1. b) all’articolo 15, comma 1, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”;
  2. c) all’articolo 16:

1) al comma 1 le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”;

2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.”;

3) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti: “1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche agli edifici ricadenti nella zona sismica 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.

1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, sono individuate le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità per la attestazione, da parte di professionisti abilitati, della efficacia degli interventi effettuati.

1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta di cui al primo ed al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Le modalità attuative della presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

1-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.”.

4) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2016, è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nel 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell’anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione. Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.”.

  1. Le detrazioni di cui all’articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies,1-sexies, del decreto legge n. 63 del 2013, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.
  2. Il credito d’imposta di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi di imposta 2017 e 2018, nella misura del sessantacinque per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 1. Sono inclusi tra i beneficiari del credito di imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle norme regionali vigenti.
  3. Il credito d’imposta, come prorogato e modificato dal comma 3, è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati nel limite massimo di 60 milioni di euro nel 2018, di 120 milioni di euro nel 2019, e di 60 milioni di euro nel 2020.
  4. Per quanto non diversamente previsto dai commi 3 e 4 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si provvede all’aggiornamento del decreto di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
  5. All’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole “e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019,” sono sostituite dalle seguenti: “, di 50 milioni di euro per l’anno 2016, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 16,7 milioni di euro per l’anno 2019,”.