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Caso De Luca: come e perché cambia ben poco dopo la Cassazione

Stefano Ceccanti mercoledì 27 Maggio 2015
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Cosa è cambiato rispetto a ieri sulla possibile sospensione di Vincenzo De Luca? Non molto, a ben vedere
1. Stiamo sempre parlando di una sospensione temporanea di diciotto mesi secondo l’articolo 8 del decreto legislativo 235/2012, non di incandidabilità, né di decadenza Una sospensione temporanea da un diritto politico fondamentale, quello di elettorato passivo, che è soggetto a limiti di stretta interpretazione, non se ne possono aggiungere altri.
2. Il candidato, se eletto, è proclamato insieme ai Consiglieri e, secondo l’articolo 46 dello Statuto Campania, entro un massimo di venti giorni ha luogo la prima seduta (art. 28) ed entro altri dieci nomina la Giunta compreso un vice-Presidente (art. 46). Non si vede perché la possibile sospensione dovrebbe rendere illegittima tale procedura. Anche qui non è cambiato nulla.
3. L’articolo 8 del decreto legislativo Severino 235/2012 fa iniziare la procedura all’autorità giudiziaria che, dopo la proclamazione degli eletti, avvisa il prefetto, che a sua volta allerta il Governo, il quale decide la sospensione, la comunica al prefetto che a sua volta la notifica al Consiglio Regionale. Tutti questi passaggi non sono mutati e, come si vede dal loro numero, non sono certo immediati.
4. A quel punto è possibile per il sospeso ricorrere al giudice ordinario, il quale però, non di meno del giudice amministrativo, può sospendere e rivolgersi alla Corte costituzionale, dove, accanto al ricorso di un giudice amministrativo calendarizzato per ottobre e a questo punto inammissibile, ce n’è un altro della corte di appello di Bari del 27 gennaio scorso che ha disposto la sospensione della sospensione di un consigliere regionale. Esattamente come era accaduto per De Magistris. Il giudice cambia, ma il merito no. La sola differenza è che il giudice ordinario ci può mettere più tempo di quello amministrativo a sospendere la sospensione: non mi sembra così decisiva nel suo insieme.
Comunque fatevi la vostra idea:
qui lo Statuto della Campania

http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2009/lr06_2009.htm
qui il decreto Severino
http://www.altalex.com/documents/altalex/news/2014/04/15/testo-unico-delle-disposizioni-in-materia-di-incandidabilita-cd-legge-severino
qui il decreto di sospensione della Corte di Appello di Bari:
http://dirittocivilecontemporaneo.com/wp-content/uploads/2015/02/ordinanza-del-27-gennaio-2015-Est.-Scalera-la-Corte-d%E2%80%99Appello-di-Bari-.pdf

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