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Social lending, la nuova frontiera del credito

Antonio Grizzuti mercoledì 20 Maggio 2015
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social lendingSi sta affermando una nuova forma di finanziamento peer-to-peer nella quale l’intermediario bancario viene sostituito da una rete di prestatori che investendo mettono a disposizione una quota di denaro ai richiedenti.


La Grande Recessione che ha colpito l’intero sistema mondiale e dalla quale stiamo ancora oggi faticosamente provando a rialzarci ha causato il verificarsi di scenari che prima della crisi erano difficili anche da immaginare. Uno degli spauracchi più temibili è senz’altro il credit crunch (letteralmente “stretta creditizia”) ovvero la difficoltà da parte di banche ed istituti finanziari ad erogare credito alle imprese e alle famiglie: la possibilità di ottenere liquidità da parte di individui e aziende è infatti fondamentale affinché l’economia cresca sana e robusta.
Un rapporto pubblicato pochi mesi fa da Banca d’Italia evidenzia gli effetti della crisi sul credito al consumo: in una prima fase (2008-2011) le erogazioni sono rimaste sostanzialmente stabili in quanto il ricorso al credito da parte delle famiglie è stato utilizzato come isolamento dalle oscillazioni del reddito, anche al fine di prevenire un calo del tenore di vita. A partire dal 2012 – una volta chiaro che la crisi si sarebbe protratta per un arco temporale più lungo – la tendenza si è via via attenuata fino ad invertirsi nel 2013, anno in cui la riduzione della spesa per i consumi è stata maggiore rispetto a quella dei redditi. In sintesi, la domanda di credito al consumo dal 2007 al 2013 ha subito una contrazione del 19%, i contratti stipulati sono diminuiti del 20% e le erogazioni di oltre il 30%.
Questi dati suggeriscono due considerazioni speculari: la prima è che la domanda e l’offerta di credito al consumo sono state modulate dalla necessità da parte di banche e istituti finanziari di contenere il rischio di potenziali insolvenze in un momento di crisi; la seconda è che i consumatori hanno adattato il ricorso al credito in base alle mutate condizioni economiche.
In questo scenario si inserisce il social lending, una nuova forma di finanziamento peer-to-peer (termine anglosassone che significa “rete paritaria”) nella quale l’intermediario bancario viene sostituito da una rete di “prestatori” che investendo mettono a disposizione una quota di denaro ai “richiedenti”. Questi ultimi ottengono il finanziamento per l’intera cifra richiesta, che è in realtà composta dalle diverse quote degli investitori. Il processo di richiesta, istruttoria ed erogazione è veicolato attraverso piattaforme online e dunque di fatto prestatori e richiedenti non si incontrano mai, anzi ignorano le reciproche identità.
Ad ogni richiedente viene assegnato un rating basato sull’affidabilità finanziaria anche attraverso l’interrogazione dei SIC (sistemi di informazioni creditizie): ovviamente maggiore sarà il rischio attribuito al cliente, più alto sarà il tasso e maggiore il tasso di interesse (e dunque il potenziale guadagno) per i prestatori. Questi a loro volta offrono il denaro partecipando ad un’asta al ribasso, e possono mitigare il rischio diversificando l’investimento o scegliendo differenti tipologie di rischio. L’intermediario, oltre ad offrire la piattaforma, si occupa di elaborare modelli di rischio, gestire i flussi di denaro e ovviamente procacciare nuovi investitori.
Introdotto in Gran Bretagna nel 2005 da Zopa, il social lending rientra nel mondo del crowfunding, ovvero la raccolta di fondi e finanziamenti su base collettiva, utilizzata anche per finanziare progetti culturali e scientifici attraverso piattaforme online come Kickstarter o Indiegogo. In Italia esistono tre piattaforme attive con una raccolta pari a circa 18 milioni di euro.
Dal punto di vista normativo, a seguito dell’iscrizione di Smartika all’apposito registro, la Banca d’Italia ha ritenuto opportuno annoverare gli operatori del social lending nella categoria degli Istituti di Pagamento, regolata dal Provvedimento del 20 Giugno 2012. Non è ancora chiaro piuttosto se gli operatori di crowfunding debbano essere assoggettati alla normativa PSD (Payment System Directive), in quanto non tutte le piattaforme effettuano raccolta diretta di fondi: nel caso del social lending infatti il gestore non entra mai in possesso delle cifre investite dai prestatori ma le deposita in conti di banche esterne in attesa che vengano erogati ai richiedenti meritevoli.
In attesa che venga adottata una regolamentazione armonica, senz’altro auspicabile, è facile immaginare che il crowdfunding in tutte le sue forme diventerà una forma di finanziamento sempre più gettonata sia da parte dei richiedenti (che si vedono applicare tassi più bassi grazie ai costi di intermediazione minori) che dei prestatori (che effettuano un investimento diversificato ma remunerativo), nella speranza che il mercato abbia successo laddove le banche hanno fallito, ovvero nella creazione di un modello di business che porti ad un credito più “umano”.
I rischi da prevenire sono senz’altro diversi: l’accurata determinazione del rischio del credito per garantire ai prestatori la bontà dell’investimento fatto; la solidità patrimoniale degli operatori, certamente non paragonabile a quella di un istituto bancario; infine il monitoraggio delle transazioni per scongiurare la possibilità che organizzazioni criminali utilizzano tale sistema per riciclare denaro sporco.