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di Salvatore Bonfiglio

 

Le  Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera stanno esaminando, ai fini del parere al Governo, il disegno di legge C. 1189 Governo recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.

 

Un testo unico

Si tratta di un testo di difficile lettura – anche per gli addetti ai lavori – vista la disomogeneità tra le disposizioni del Capo I e quelle del Capo II. Per questa ragione sarebbe opportuno uno stralcio degli articoli 7 e successivi e prevedere nell’immediato futuro una delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti e del loro finanziamento.

Le disposizioni del Capo II del disegno di legge – dedicato all’introduzione di nuove norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici – presentano luci e ombre.

Prima, però, è utile fare una considerazione di carattere generale. Certamente, trasparenza e controlli dipendono molto dalle regole sul finanziamento dei partiti e movimenti, ma anche dalla regole di democrazia interna ai partiti, come del resto previsto dal decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni,  dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 13.

Anche gli studi di legislazione comparata sulla disciplina dei partiti e sul loro finanziamento confermano questa tendenza a considerare i due aspetti strettamente legati, per migliorare la qualità stessa della democrazia.

 

Migliorare la qualità della democrazia

Prendiamo ora in esame alcune specifiche misure contenute nel disegno di legge.

 

1.

Positive sono le modifiche in materia di tracciabilità di contributi ai partiti e ai movimenti politici, rafforzando gli obblighi di pubblicità e di rendicontazione.

 

2.

Opportuno prevedere che con l’erogazione dei contributi o delle prestazioni si intende prestato il consenso implicito alla pubblicità dei dati, che non è in contrasto a mio parere con il quadro normativo in materia di trattamento dei dati personali, come ridefinito dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Oltre al consenso, infatti, tra i fondamenti di liceità del trattamento di dati personali indicati all’articolo 6 del Regolamento vi sono anche: gli obblighi di legge cui è soggetto il titolare, l’interesse pubblico o l’esercizio di pubblici poteri.

 

3.

7, comma 2. Corretta, anche se poco efficace, è la previsione del divieto di ricevere contributi da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri, da persone giuridiche con sede in un altro Stato. Penso che nessuno Stato estero sia tanto ingenuo o tanto arrogante da intervenire a riflettori accessi. Cosa impedirebbe invece a società commerciali, finanziarie di aprire una sede nello Stato italiano e operare, anche se non palesemente, per uno Stato estero? In effetti, come emerge dalla cronaca politica internazionale, si tratta di un problema di intelligence. Lo stesso comma 2 prevede che i partiti e i movimento politici non possano ricevere contributi da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali (in Italia?). Questa disposizione è irragionevole. Perché un cittadino europeo iscritto nelle liste elettorali in Spagna non può versare un contributo a un movimento o partito italiano? L’art. 49 della Costituzione italiano va reinterpretato, riconoscendo che i cittadini, attraverso i partiti politici, partecipano alla politica nazionale e alle scelte di politica europea. Del resto, una maggiore integrazione europea richiede veri e propri partiti transeuropei.  In tal senso, si veda anche la decisione dell’Ufficio elettorale nazionale, che ha accolto il ricorso dei Verdi (Ufficio elettorale nazionale, 18 aprile 2014, decisione su ricorso n. 2, Federazione dei Verdi – Green Italia), con l’invito dei giudicanti a una «interpretazione costituzionalmente orientata».

 

4.

7, comma 5. Non è invece opportuno prevedere che i partiti e movimenti politici nelle elezioni comunali sotto i 15.000 abitanti non abbiano l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il curriculum vitae dei propri candidati e il relativo certificato rilasciato dal casellario giudiziario.

 

5.

Per quanto riguarda l’art. 9 del disegno di legge, le disposizioni in materia di trasparenza nei rapporti tra partiti politici e fondazioni politiche, credo sia utile la proposta di modifica dell’art. 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, nel senso si equiparare ai partiti e ai movimenti politici, ai fini dell’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e semplificazione, gli enti con particolari caratteristiche riguardo la composizione dei propri organi e il tipo di liberalità elargite. L’art. 9, comma 2, invece, comprime il principio pluralista e la libertà di associazione nel prevedere che un partito o movimento politico possa essere collegato ad una sola fondazione o ad una associazione o a un comitato.

 

La partecipazione come diritto

Dopo questa breve analisi su alcune misure contenute nel disegno di legge, è opportuna una considerazione finale sul tema del finanziamento ai partiti. Occorre ricordare che in Europa soltanto Svizzera e Malta non prevedono alcun finanziamento pubblico diretto ai partiti. Viceversa, in Italia con la legge 2014, n. 13, sono stati aboliti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, il rimborso per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l’attività politica e a titolo di cofinanziamento.

Sono certamente molto utili tutte le forme di contribuzioni volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità interna. Credo però che ciò non sia sufficiente a promuovere e a garantire la partecipazione politica come diritto fondamentale.

 

 

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