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di Ileana Piazzoni

 

Chiariamo subito una questione fondamentale: il Reddito di Cittadinanza è simile al Reddito di Inclusione?

Lo è nella misura in cui tutte le misure di reddito minimo, di tutti i paesi europei, hanno molti aspetti in comune. E lo è anche perché il sistema disegnato dal decreto legislativo n. 147 del 2017 (cd. Decreto Rei) non viene del tutto cancellato. Resta in piedi, ma solo per una parte dei beneficiari.

Ma soprattutto, quel sistema viene immerso in un meccanismo complicatissimo che mette al centro la ricerca di occupazione, rendendo marginale ciò che nel Rei era invece centrale: la muldimensionalità della povertà, che richiede interventi complessi e coordinati tra tutti i servizi che possono avere un ruolo nei percorsi di fuoriuscita dalla condizione di povertà.

 

Il funzionamento del Rei

Per il REI funziona(va) così:
– domanda presso i punti di accesso istituiti dai Comuni (riuniti negli Ambiti sociali)
– il Comune controllava i requisiti di residenza e soggiorno e, se erano in regola, mandava la pratica all’INPS;
– se l’INPS approvava, mandava il richiedente a ritirare la card alle poste;
– entro pochi giorni i servizi sociali (che avevano già in carico le domande) dovevano convocare il richiedente e il suo nucleo familiare per fare un’analisi della situazione: se non emergevano particolari problemi, il richiedente o comunque tutti quelli che potevano lavorare in famiglia, venivano mandati al Centro per l’impiego; da lì partiva tutto l’iter già previsto per tutti i disoccupati (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro; impegno ricerca lavoro, obbligo di accettazione di proposte congrue; assegno di ricollocazione); se invece emergevano altre problematiche o necessità, i servizi sociali redigevano un progetto personalizzato che poteva contemplare o meno l’invio al Centro per l’Impiego, aggiungere servizi a supporto dei bambini, disabili etc, stabilire percorsi di altra natura di fronte a problemi di salute, dipendenza etc.

N.B. Per il primo anno sono stati dati 6 mesi di tempo dall’avvio del sussidio per fare il progetto; dal 2019 non si sarebbe potuto avviare il sussidio in assenza di progetto, ma nell’ultima legge di bilancio hanno prorogato i 6 mesi anche per il 2019.

 

Il funzionamento del reddito di cittadinanza

Cosa succede con il RdC?

– la domanda si fa alla Posta (o al CAF, se ne vengono a capo con gli accordi e i problemi sollevati dal garante della privacy);
– le Poste inviano la domanda a INPS che verifica i requisiti (non è dato sapere quando e come i Comuni faranno verifica residenza e soggiorno); se la domanda è accolta, INPS invita il richiedente a ritirare la card con il sussidio alla posta;
– entro 30 giorni, i richiedenti sono convocati dai Centri impiego o dai servizi sociali.

Chi viene convocato dagli uni o dagli altri?

Il decreto stabilisce che devono essere convocati dai Centri impiego i richiedenti nel cui nucleo familiare ci sia almeno una persona, tra quelli soggetti agli obblighi (cioè che siano maggiorenni, non lavorino già, e non frequentino un regolare corso di studi o formazione) con le seguenti caratteristiche:

1) assenza di occupazione da non più di 2 anni;
2) età inferiore ai 26 anni;
3) essere beneficiario di NASPI o altro ammortizzatore per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di 1 anno;
4) aver sottoscritto un Patto di servizio (D.lgs. n. 150/2015) in corso di validità presso i CPI.

Tutti gli altri, devono essere convocati dai servizi sociali, che seguono lo stesso percorso del REI.

Che succede se il centro impiego non convoca colui che ha ricevuto la carta RdC entro 30 giorni? Succede che l’ANPAL ha 60 giorni di tempo per mandargli le password per registrarsi sulla piattaforma per le politiche attive, facendo on-line tutto quello che farebbero al centro impiego; e poi entro 30 giorni dalla registrazione ANPAL gli manda l’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE, un vuocher che può essere speso solo presso i centri impiego pubblici o le agenzie per il lavoro private (creato dal governo Renzi).
Il percettore di RdC ha poi 30 giorni per scegliere il centro a cui affidarsi per la ricerca di lavoro, a pena della decadenza del beneficio.

E che succede se i servizi sociali non convocano colui che ha ricevuto la carta RdC entro 30 giorni? Non si sa, anche perché il termine per la definizione del progetto personalizzato, a pena di sospensione del beneficio, così come indicato nel Decreto Legislativo del Rei, viene abrogato dal decreto sul Reddito di Cittadinanza.

 

Effetti paradossali 

La confusione tra politiche attive e politiche di contrasto alla povertà produce effetti paradossali:

– L’Assegno di Ricollocazione, che doveva essere il pilastro delle nuove politiche attive del lavoro, viene tolto a tutti i disoccupati tranne ai percettori del RdC. Vuol dire che un ragazzo che vive con genitori con reddito medio-basso, che quindi realisticamente non avrà accesso al RdC, non avrà accesso nemmeno all’assegno di ricollocazione;
– Un nucleo familiare al cui interno ci sono disabili e bambini piccoli, ma c’è anche qualcuno che ha lavorato negli ultimi 3 anni, anche per un breve periodo, non avrà accesso al progetto personalizzato;
– Tutti coloro che non hanno i requisiti per essere chiamati dai Centri Impiego, nel caso in cui i servizi sociali non si attivino, non avrebbero di fatto obblighi, visto che non è previsto un termine a pena di sospensione o decadenza dal beneficio in caso di mancata presentazione del progetto; in tal caso si può anche immaginare la difficoltà dei servizi sociali di imporre il progetto laddove magari nel paese vicino non viene fatto.
– Ci sono molte altri effetti distorti, ma possiamo fermarci qui per il momento.

Aggiungete che i minorenni, i portatori di disabilità, chi ha già un lavoro (anche di poche ore), chi frequenta un regolare corso di studi, sono esentati da qualsiasi obbligo; che coloro che hanno carichi di cura per bambini minori di 3 anni e persone disabili gravi e non autosufficienti possono essere esentate dagli obblighi.

Capite che di tutto questo alambicco di obblighi e sanzioni (su cui torneremo in un altro capitolo), ma anche di opportunità, resta ben poco. Oltre il sussidio non c’è quasi nulla di più.

Ed è un sussidio molto alto, non solo rispetto al Rei attualmente in vigore (i cui importi erano comunque destinati ad essere alzati una volta che il sistema dei servizi sociali e dei controlli fosse stato sufficientemente rafforzato), ma anche del Rei a regime e alle parallele misure degli altri paesi europei, e questo soprattutto per i nuclei familiari composti da una sola persona, quelli più facile da costituire ad hoc (non si mette su una famiglia numerosa da un giorno con l’altro).

E quindi, al di là degli aspetti simili, il RdC non è il completamento del Rei. E’ l’incasinamento del Rei che provocherà moltissimi effetti nefasti.

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