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La coda del Capo: Presidente della Repubblica e questioni di fine mandato

Stefano Ceccanti martedì 21 Dicembre 2021
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di Stefano Ceccanti*

Domanda I
In caso di crisi di governo durante il c.d. semestre bianco, ritiene che il Presidente della Repubblica possa adeguatamente svolgere i propri compiti diretti alla formazione di un nuovo Governo senza l’arma del potere di scioglimento?

Evidentemente no. La dimostra in ultimo il caso 2013: Napolitano provò a formare un Governo nell’ultimo periodo del suo primo mandato, ma privo di quel deterrente non vi riuscì se non dopo la rielezione.

Domanda II
Nel caso in cui, durante il c.d. semestre bianco, non sia possibile individuare una nuova maggioranza parlamentare in grado di conferire la fiducia a un nuovo Governo, quali ritiene potrebbero essere gli sbocchi istituzionali? In caso di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, in qualità di supplente del Capo dello Stato, potrebbe sciogliere anticipatamente le Camere?

La soluzione dovrebbe essere quella di dimissioni anticipate del Capo dello Stato e dell’elezione del successore. Deve essere quest’ultimo a esperire un ultimo tentativo con la forza che gli deriva dal deterrente dello scioglimento appunto perché l’obiettivo non è sciogliere ma usare quella risorsa come deterrente. Affidare invece lo scioglimento anticipato ad un supplente andrebbe contro la logica di quella prerogativa

Domanda III
Ritiene ancora opportuna la previsione di cui all’art. 88, secondo comma, Cost., lasciando alle dinamiche politiche la risoluzione di eventuali impasse, o ne auspica una revisione? In caso il legislatore costituzionale decidesse di abrogare tale previsione, riterrebbe necessario disporre altresì il divieto di rielezione del Presidente della Repubblica? Nel caso in cui il legislatore costituzionale non lo prevedesse espressamente, ritiene che un simile divieto potrebbe ricavarsi ermeneuticamente in ragione della abrogazione del c.d. semestre bianco?

No, il semestre bianco va abrogato perché è disfunzionale, paralizza il potere di scioglimento. Esso dovrebbe abbinarsi esplicitamente all’introduzione del divieto di rielezione. Un divieto del genere non può essere implicito. Non a caso nel nostro ordinamento vi è già un divieto di rielezione per i componenti dell’altro organo di garanzia, la Corte costituzionale.

Domanda IV
De iure condito, deve ritenersi possibile la rielezione del Presidente della Repubblica? Oppure si era formata una consuetudine costituzionale di segno contrario, violata in occasione della rielezione del Presidente Napolitano? Come valuta il precedente della rielezione “a tempo” del Presidente Napolitano?

De iure condito vale la Costituzione scritta e non potrebbe essere altrimenti. Il Presidente è pienamente rieleggibile. In realtà il Presidente fu rieletto per l’intero mandato, ma a causa delle sue condizioni di salute il Presidente Napolitano fece capire che avrebbe ricoperto l’incarico fino a quando sarebbe stato in grado di farlo.

Domanda V
La cronaca politico-costituzionale ritiene possibile l’elezione a Presidente della Repubblica del Presidente del Consiglio dei ministri in carica. Quali ritiene dovrebbero essere gli sviluppi istituzionali in caso ciò accada? Quando sarebbero opportune le dimissioni da Presidente del Consiglio del neo-eletto? Quale ruolo dovrebbe esercitare il supplente del Presidente del Consiglio individuato ai sensi della legge 400/1988? Come e da quale Capo dello Stato andrebbero gestite le successive dimissioni di quest’ultimo?

L’elezione di un Presidente del Consiglio a capo dello Stato è legittima. Dal momento però che la carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra e che c’è una cesura netta tra le funzioni dei due organi sarebbe preferibile una dimissione immediata subito dopo l’elezione. A qual punto, dal momento che non appare opportuno far gestore una crisi al Presidente della repubblica uscente, anche perché privo del potere di scioglimento, appare pienamente praticabile la disposizione della legge 400 del 1988 che prevede la supplenza del ministro più anziano, nel caso di specie il Ministro Brunetta. Dopo il giuramento del nuovo Presidente si aprirebbe formalmente la necessaria crisi di Governo

Domanda VI
La prassi (o le convenzioni costituzionali? O la consuetudine costituzionale?) ha sinora impedito la presentazione di formali candidature alla carica di Presidente della Repubblica. Ritiene che ciò sia imposto dalle norme costituzionali scritte e dalla forma di governo parlamentare?

A mio avviso si tratta solo di prassi, nulla sarebbe in astratto precluso de iure condendo, qualora se ne ravvisasse l’opportunità.

 

*Relazione pronunciata al convegno organizzato da Nomos e La Sapienza: “La coda del Capo: Presidente della Repubblica e questioni di fine mandato” 

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